LA GIUNTA REGIONALE

  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei
beni  culturali  e  del  paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
  Visto il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357,  di  attuazione  della  legge  n.  1497/1939 ora ricompreso nel
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 parte terza, titolo I;
  Vista  la  legge  regionale  27 maggio  1985,  n.  57, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  verbale  n.  1  del  28 giugno  1990  della  commissione
provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di Bergamo, che
deliberava  di  proporre  per  l'inserimento  nell'elenco relativo ai
numeri 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la
provincia  di  Bergamo  con  conseguente  dichiarazione  di  notevole
interesse  pubblico  e  assoggettamento alle norme sulla tutela delle
bellezze  naturali  di  cui  alla medesima legge, le aree incluse nei
comuni  di Bergamo, Mozzo, Valbrembo, Paladina, Alme', Villa d'Alme',
Sorisole, Ponteranica, Ranica e Torre Boldone ad eccezione delle aree
ricadenti nelle zone A e B previste dall'allora strumento urbanistico
od  all'interno del perimetro del centro edificato ai sensi dell'art.
18 della legge n. 865/1971, qualora si trattasse di comune sprovvisto
di strumento urbanistico;
  Preso   atto   che,   l'apposizione   del  vincolo  proposto  dalla
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di
Bergamo  con  verbale  n.  1  del  28 giugno  1990,  aveva  carattere
temporaneo,  in  attesa  del riesame da parte del consiglio regionale
del  piano  territoriale  di  coordinamento  del  Parco  dei Colli di
Bergamo;
  Considerato che:
    con  legge regionale 13 aprile 1991, n. 8, il consiglio regionale
ha approvato il P.T.C. del Parco dei Colli di Bergamo;
    il  perimetro  del  parco  suddetto sostanzialmente corrisponde a
quello   dell'area  oggetto  della  proposta  di  vincolo  temporaneo
deliberato dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze
naturali di Bergamo con verbale n. 1 del 28 giugno 1990;
    la tutela paesistico-ambientale del Parco dei Colli di Bergamo e'
garantita dall'art. 142 lettera f) del decreto legislativo n. 42/2004
ed  e'  inoltre  disciplinata dalle norme del P.T.C. del parco che ha
valore di piano paesistico;
  Preso  atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di
Bergamo  con  verbale  n.  1  dell'11  aprile  2003, ha deliberato di
proporre   la   revoca  della  proposta  di  vincolo  effettuata  con
deliberazione della commissione stessa con verbale n. 1 del 28 giugno
1990  sull'area del Parco dei Colli di Bergamo di cui alle lettere c)
e  d)  del  punto  1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in considerazione di quanto detto in precedenza;
  Considerato  che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela
paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le bellezze
naturali»  rientra  tra  i  risultati di cui all'obiettivo gestionale
10.1.3.2 del PRS 2004;
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1.  Di  dichiarare di non notevole interesse pubblico, per i motivi
richiamati  nelle  premesse,  l'area  del Parco dei Colli di Bergamo,
proposta  nella  deliberazione  della  commissione provinciale per la
tutela  delle  bellezze  naturali  di  Bergamo  con  verbale n. 1 del
28 giugno  1990, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.
136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2.  Di  disporre  la  pubblicazione  della presente deliberazione e
della  planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area
del  parco  dei  Colli  di  Bergamo  di  cui alla deliberazione della
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di
Bergamo  del  28 giugno  1990,  quale parte integrante della presente
deliberazione,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto
legislativo  n.  42/2004  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
nonche' nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;
  3.  Di  inviare ai sindaci dei comuni di Bergamo, Mozzo, Valbrembo,
Paladina, Alme', Villa d'Alme', Sorisole, Ponteranica, Ranica e Torre
Boldone  copia  della  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,
contenente la presente deliberazione affinche' provveda ad affiggerla
all'albo  pretorio  per un periodo di novanta giorni. I comuni stessi
dovranno  tenere  a disposizione, presso i propri uffici, copia della
dichiarazione  e della relativa planimetria come previsto dal comma 4
dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
    Milano, 14 gennaio 2005
                                                  Il segretario: Sala