IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in base al quale
e'  stata  determinata,  con  apposito  decreto adottato ai sensi del
citato   art.  2,  la  consistenza  della  dotazione  organica  degli
insegnanti  di  religione  cattolica,  articolata  su base regionale,
determinata  nella  misura del 70 per cento dei posti di insegnamento
complessivamente funzionanti;
  Visto  l'art.  5  della  legge  18 luglio  2003,  n.  186, il quale
prevede,  per gli insegnanti di religione cattolica, in fase di prima
applicazione una procedura concorsuale riservata;
  Viste  le  note  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  -  Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale
per il personale della scuola - prot. n. 786 in data 26 maggio 2004 e
n.  190 in data 2 luglio 2004 con le quali chiede l'autorizzazione ad
assumere,  ai  sensi del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997 e
successive  modificazioni,  n. 9229 insegnanti di religione cattolica
per l'anno scolastico 2004-2005;
  Visto  l'art.  3,  comma  58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante   disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale
pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2004), il quale esclude
dal  divieto,  per  le  Amministrazioni  dello  Stato di procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, il comparto scuola;
  Tenuto  conto delle ragioni di necessita', ed urgenza rappresentate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Viste  le  note  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca  -  Direzione  generale  alta  formazione  artistica,
musicale  e coreutica - prot. n. 2581 del 21 maggio 2004, n. 3204, in
data  22 giugno  2004  e n. 5078 in data 4 novembre 2004 con le quali
chiede  l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato articolo 39
della  legge  n.  449  del  1997 e successive modificazioni, settanta
unita' di personale docente;
  Visto  l'art.  3,  comma  58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante   disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale
pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2004), il quale prevede
che  per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge
21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle accademie di belle arti,
dell'Accademia  nazionale  di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei
conservatori  di  musica  si  applica,  in  materia di assunzioni, la
disciplina  autorizzatoria  di  cui  al  citato art. 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
  Ritenuto  di poter autorizzare un numero di assunzioni di personale
docente,  nell'anno  accademico  2004-2005,  idoneo  ad assicurare il
funzionamento   didattico   delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica  e musicale, tenuto anche conto del numero delle cessazioni
relative allo stesso anno scolastico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2004;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato    ad    assumere,    nell'anno   scolastico   2004-2005,
novemiladuecentoventinove insegnanti di religione cattolica a seguito
del  superamento  della  procedura  concorsuale  prevista dall'art. 5
della legge 18 luglio 2003, n. 186.