IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del Territorio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la tabella dei tributi speciali catastali; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, ed in particolare la tabella delle tasse ipotecarie; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze gia' di spettanza del Dipartimento del territorio; Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che al comma 39 prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale del 16 dicembre 1998, emanato dal Direttore generale del Dipartimento del territorio di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, recante la determinazione delle modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari; Ritenute sussistenti le condizioni per consentire ai contribuenti l'effettuazione del pagamento dei tributi e delle altre entrate riscosse dall'Agenzia del territorio con ulteriori sistemi diversi dal contante, oltre a quelli gia' previsti; Ritenuta, in particolare, l'esigenza di disciplinare, nell'ambito dei suindicati sistemi di pagamento diversi dal contante, l'attivazione e le modalita' di gestione di un deposito interno precostituito da utilizzare per il pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali; Visto il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 5979 del 20 gennaio 2005; Dispone: Art. 1. Pagamento anticipato di servizi ipotecari e catastali erogati presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia tramite deposito 1. Il pagamento della tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio puo' essere effettuato attraverso l'utilizzo di depositi precostituiti in relazione al tributo da corrispondersi.