IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio

  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  del decreto legislativo
19 novembre  1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere h) e
i)  dell'art.  2  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e'
effettuata  dagli  uffici  periferici dipendenti dal Dipartimento del
Territorio;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  648, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la
tabella dei tributi speciali catastali;
  Visto  il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  di  approvazione  del testo unico delle
imposte  ipotecarie  e  catastali, ed in particolare la tabella delle
tasse ipotecarie;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive
modifiche  ed  integrazioni, concernente modifica della disciplina in
materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono
stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze gia'
di spettanza del Dipartimento del territorio;
  Visto  l'art.  24  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che al comma 39
prevede  che  il  pagamento  dei  tributi e delle altre entrate possa
essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  amministrazione  del  patrimonio  e di
contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 16 dicembre 1998, emanato
dal  Direttore  generale  del Dipartimento del territorio di concerto
con  il  Ragioniere  generale  dello Stato, recante la determinazione
delle  modalita'  di  versamento in tesoreria provinciale dello Stato
delle  somme  riscosse  dagli  uffici periferici del Dipartimento del
territorio  e  di approvazione delle convenzioni con gli intermediari
bancari;
  Ritenute  sussistenti  le condizioni per consentire ai contribuenti
l'effettuazione  del  pagamento  dei  tributi  e  delle altre entrate
riscosse  dall'Agenzia  del  territorio con ulteriori sistemi diversi
dal contante, oltre a quelli gia' previsti;
  Ritenuta,  in  particolare, l'esigenza di disciplinare, nell'ambito
dei   suindicati   sistemi   di   pagamento   diversi  dal  contante,
l'attivazione  e  le  modalita'  di  gestione  di un deposito interno
precostituito da utilizzare per il pagamento delle tasse ipotecarie e
dei tributi speciali catastali;
  Visto  il  parere  del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato  del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota
prot. n. 5979 del 20 gennaio 2005;
                              Dispone:
                               Art. 1.
Pagamento  anticipato di servizi ipotecari e catastali erogati presso
        gli Uffici provinciali dell'Agenzia tramite deposito
  1.  Il  pagamento  della  tasse  ipotecarie  e dei tributi speciali
catastali  dovuti  per i servizi ipotecari e catastali erogati presso
gli  Uffici  provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  puo'  essere
effettuato   attraverso   l'utilizzo  di  depositi  precostituiti  in
relazione al tributo da corrispondersi.