IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
  Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000,
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  800 concessioni per la gestione delle
sale destinate al gioco del bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio  2001,  concernente la
graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al
gioco del Bingo e successive modificazioni;
  Considerato  che,  ai  sensi  del punto 13, lettera j) del bando di
gara  per  l'assegnazione  delle  concessioni del Bingo, dell'art. 1,
ultimo  periodo,  del  citato  decreto  direttoriale  11 luglio 2001,
nonche'   degli   ulteriori   provvedimenti   di  assegnazione  delle
concessioni,  i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad
approntare  le  sale  debitamente  attrezzate  e  funzionanti  per il
collaudo   da  parte  dell'Amministrazione  entro  150  giorni  dalla
comunicazione  ufficiale  di  aggiudicazione, prorogati dall'articolo
52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
2002) e successive modificazioni;
  Considerato  che l'assegnazione della concessione alla Napoli Bingo
S.r.l. (successivamente trasformata in Napoli Bingo S.p.a.) di cui al
plico  di  offerta  n.  321, e' stata effettuata, in esecuzione della
sentenza   n.  8143/03  del  T.A.R.  per  la  Campania,  con  decreto
direttoriale  19 dicembre  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 dicembre 2003, nel quale e' richiamato l'obbligo di approntare
la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte
dell'Amministrazione  entro  150 giorni dalla comunicazione ufficiale
di  aggiudicazione,  con  facolta' di richiederne il differimento nei
termini  e  alle  condizioni  stabilite dall'art. 52, comma 48, della
legge  28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive
modificazioni;
  Considerato  che la Napoli Bingo S.p.a. non ha provveduto, entro la
scadenza   del  termine  di  150  giorni  decorrente  dalla  data  di
comunicazione  ufficiale  di  aggiudicazione,  ne'  a  richiedere  il
collaudo  della  sala-bingo di Portici, di cui al plico di offerta n.
321,  ne'  a  richiedere  la  proroga  del  termine  stesso, ai sensi
dall'articolo  52,  comma  48,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
  Vista la lettera del 20 agosto 2004 spedita con raccomandata a/r il
23 agosto  2004 (cioe' dopo che sono decorsi 237 giorni dalla data di
comunicazione  ufficiale  di aggiudicazione della concessione) con la
quale  la  Napoli Bingo S.p.A., evidenziando, tra l'altro, «che nelle
more  dello  svolgimento  del  contenzioso  protrattosi per circa due
anni,  per  fatto  esclusivamente  imputabile all'Amministrazione, la
scrivente  societa'  ha perso la disponibilita' dell'immobile sito in
Portici alla piazza Luigi Sapio n. 2» ha chiesto «il differimento del
termine,  per l'attivazione dell'attivita', non inferiore a mesi 18 a
far  data  dall'accoglimento  della  presente  istanza,  al  fine  di
reperire   un   nuovo  locale  nell'ambito  di  Napoli  e  Provincia,
consentire  all'Amministrazione  la  valutazione dello stesso nonche'
procedere al relativo approntamento dei locali»;
  Considerato  che  la  richiesta  del  differimento  del  termine di
approntamento  al  collaudo  delle  sale-bingo,  come evidenziato nel
sopraindicato  provvedimento in data 19 dicembre 2003 di assegnazione
della concessione alla Napoli Bingo S.r.l., puo' essere richiesto nei
termini  e  alle  condizioni  stabilite dall'art. 52, comma 48, della
legge  28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive
modificazioni,  ossia  per  un  periodo massimo di 90 giorni e dietro
pagamento  della  penale  di  1000 euro al giorno e che, pertanto, la
richiesta di differimento per un periodo indeterminato «non inferiore
a  mesi  18»,  tra  l'altro  inoltrata intempestivamente ben oltre la
scadenza  del  termine  di  cui  si richiede la proroga, non ha alcun
presupposto normativo;
  Considerato   che   la   richiesta   di   «valutazione»   da  parte
dell'Amministrazione  di  un  nuovo  locale nel quale la Napoli Bingo
S.p.A.  intende  approntare  la  sala-bingo e' attivita' non prevista
dalla  normativa  che  disciplina  il  rilascio delle concessioni per
l'esercizio  del  Bingo  ed e' in netto contrasto con le procedure ad
evidenza pubblica;
  Considerato  che non e' dimostrato che la perdita di disponibilita'
del  locale  sito in Portici, alla piazza Luigi Sapio n. 2, e' dovuto
«a   fatto   esclusivamente   imputabile   all'Amministrazione»  come
assertivamente  dichiarato  dalla Napoli Bingo S.p.A., e che, in ogni
caso,  quali  che  siano i motivi della perdita da parte della Napoli
Bingo  S.p.A.  della  disponibilita' di detti locali, i motivi stessi
non  possono  costituire  presupposto  per  l'accoglimento di istanze
illegittime;
  Vista    la    lettera    del    13 settembre    2004,   prot.   n.
2004/49449/COA/BNG,   il   cui   contenuto   si  intende  interamente
richiamato,  con  la  quale e' stata rigettata l'istanza della Napoli
Bingo S.p.A. inoltrata con lettera del 20 agosto 2004, e con la quale
e'  stato  conseguentemente  comunicato,  ai  sensi e per gli effetti
degli  articoli 7  e  seguenti  della  legge  241/1990,  l'avvio  del
procedimento  di  decadenza  dall'assegnazione  della  concessione in
quanto  la  Napoli  Bingo  S.p.A.  non ha provveduto ad approntare al
collaudo  la sala-bingo di cui all'offerta di gara contrassegnata con
il  numero 321, nei termini perentori stabiliti dal punto 13, lettera
j) del bando di gara;
  Visti  i  relativi  atti  istruttori,  in particolare la nota senza
data,  inviata  con raccomandata del 21 ottobre 2004, con la quale la
Napoli  Bingo ripropone sostanzialmente le argomentazioni gia' svolte
nell'istanza  del 20 agosto 2004, il ricorso al T.A.R. per la regione
Campania  con  il  quale la Napoli Bingo S.p.A. chiede l'annullamento
del  provvedimento  dell'Amministrazione  del  13 settembre  2004, n.
2004/49449/COA/BNG,  l'istanza  senza  data  pervenuta  il 3 dicembre
2004,  con  la  quale  viene reiterarta la richiesta di «procedere al
sopralluogo  dei  locali  ubicati in Napoli, alla via Santa Lucia, al
fine   di  valutare  le  caratteristiche  degli  stessi»  alla  quale
l'Amministrazione ha dato riscontro negativo con lettera raccomandata
a/r  del  23 dicembre  2004,  prot.  n.  2004/71459/COA/BNG in quanto
trattasi  di  attivita' non prevista dalla normativa vigente, nonche'
la  diffida,  pervenuta  il  18 febbraio 2005, con la quale la Napoli
Bingo S.p.A., nonostante sia ancora pendente il sopraindicato ricorso
innanzi  al  T.A.R.  per  la  Campania  proposto dalla stessa, invita
l'Amministrazione  a  voler concludere il procedimento avviato con la
lettera del 13 settembre 2004, prot. n. 2004/49449/COA/BNG;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Napoli  Bingo  S.r.l.  (ora  Napoli  Bingo  S.p.A.) e' decaduta
dall'assegnazione  della  concessione  di cui al decreto direttoriale
19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
2003,  non  avendo provveduto ad approntare al collaudo la sala-bingo
di  cui  all'offerta  di  gara  contrassegnata con il numero 321, nei
termini  perentori  stabiliti  dal  punto 13, lettera j) del bando di
gara  ne'  a  richiedere la proroga dei termini stessi ai sensi e per
gli  effetti  di  cui  all'art.  52, comma 48 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 22 febbraio 2005
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri