IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto   l'art.  228,  comma  3,  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato, con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto  l'art.  405,  comma  3,  del  Regolamento di esecuzione e di
attuazione  del  Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  Visto  l'art.  238  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
16 settembre  1996,  n. 610, che modifica la tabella VII, allegata al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
riportante  gli  importi  dei diritti di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'art.  51  del  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante  «Disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433;
  Ritenuta  la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali
disposizioni,  all'aggiornamento  degli  importi  dei  diritti dovuti
dagli   interessati   per  le  operazioni  tecnico-amministrative  di
competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, in
misura  pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei
due anni precedenti;
  Considerato  che  l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  relativo  al  mese  di  novembre 2004 calcolato
dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  che  indica  la variazione
percentuale dell'indice del mese di novembre 2004 rispetto a novembre
1992 in misura pari al 38,92%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le
operazioni  tecnico-amministrative  di competenza del Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1 prevista
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495,  recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione
del  Nuovo  Codice  della  Strada,  come modificata dall'art. 238 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610,
sono aggiornati come segue:
    a) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 71,75»;
    b) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 143,49»;
    c) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 179,37»;
    d) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 286,98»;
    e) Ove  era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 358,73»>;
    f) Ove  era  originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000»,
lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 717,46»;
    g) Ove  era  originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000»,
lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 1076,19».
  2.  Gli  importi  aggiornati  di cui al comma 1 si applicano per le
operazioni  tecnico-amministrative  di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata
a decorrere dal 1° gennaio 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 158