IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326,  che istiuisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6 aprile  2004 di
trasferimento   del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
registrato  in  data  26 agosto  2004  al  n. 1464 del registro visti
semplici  dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della
salute;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente
la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Sentito  il parere della sottocommissione di farmacovigilanza, reso
nella  riunione  del  9 dicembre  2004, relativo alle modifiche degli
stampati  dei  medicinali  contenenti  i  principi  attivi  che  sono
classificati  nel  gruppo terapeutico principale degli antiepilettici
(ATC N03A);
  Acquisito   il   parere   favorevole   della   commissione  tecnico
scientifica  dell'Agenzia  italiana del farmaco reso nella seduta del
14 e 15 dicembre 2004;
  Ritenuto  a  tutela  della  salute  pubblica  di dover provvedere a
modificare  gli  stampati  delle  specialita'  medicinali  contenenti
principi   attivi   che  sono  classificati  nel  gruppo  terapeutico
principale degli antiepilettici (ATC N03A);
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate
con   procedura  di  autorizzazione  di  tipo  nazionale,  contenenti
principi   attivi   che  sono  classificati  nel  gruppo  terapeutico
principale  come antiepilettici (ATC N03A), di integrare gli stampati
secondo  quanto  indicato  nell'allegato  I che costituisce parte del
presente decreto.
  2.  Tutte  le  informazioni  presenti  negli  stampati che siano in
contrasto con quanto riportato nell'allegato I andranno eliminate.
  3.  Le  modifiche  di cui al comma 1 -- che costituiscono parte del
decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita'
medicinale   --  dovranno  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto   delle  caratteristiche  del  prodotto  e  per  il  foglio
illustrativo  dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in
vigore del presente decreto.
  4.  Gli  stampati  delle specialita' medicinali contenenti principi
attivi  che  sono classificati nel gruppo terapeutico principale come
antiepilettici   (ATC  N03A),  autorizzate  con  procedura  nazionale
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I del presente
decreto.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2005
                                                  Il dirigente: Rossi