IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed
integrazioni,  riguardante  l'istituzione  del  sistema  di tesoreria
unica per gli enti e organismi pubblici;
  Visto  il  decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare,
l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio
dei flussi di spesa;
  Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove
e' stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari
della  normativa  di  cui  all'art. 8, comma 3, della legge n. 30 del
1997  non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
presso   la   tesoreria   dello  Stato  superiori  al  95  per  cento
dell'importo  cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente;
  Visto  il  comma  4  dell'art.  47  della legge n. 449 del 1997 che
autorizza   il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali,
deroghe ai vincoli di cui sopra;
  Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
nel   rideterminare,   per   il  biennio  2001-2002,  il  limite  dei
prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma
3,  della legge n. 449 del 1997 all'importo cumulativamente prelevato
alla  fine  di  ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2
per  cento,  ha  prorogato,  per il medesimo biennio, le disposizioni
recate  dall'art. 47, comma 4, della legge n. 449 del 1997 in materia
di concessione delle relative deroghe;
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha  prorogato,  per  il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al
richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388 del 2000;
  Visto  l'art.  1,  comma  18, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che,  nel modificare l'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002,
dispone  che  per  gli  anni  dal 2005 al 2007 i soggetti titolari di
conti  correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria
dello  Stato - inseriti nell'elenco 1 allegato alla predetta legge n.
311  del  2004  -  non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi
conti  di  tesoreria  statale  superiori  all'importo cumulativamente
prelevato   alla   fine  di  ciascun  bimestre  dell'anno  precedente
aumentato del 2 per cento;
  Considerato che il medesimo comma 18 dell'art. 1 della legge n. 311
del  2004  esclude  dal  vincolo  dei  prelevamenti  le  regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  gli enti locali previsti
dall'art.  2,  commi  1  e  2,  del  testo  unico  di  cui al decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti
del    Servizio   sanitario   nazionale,   il   Consiglio   nazionale
dell'economia  e  del  lavoro,  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della
trasformazione  della Cassa depositi e prestiti in S.p.a., le agenzie
fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  i  conti  accesi  ai  sensi  dell'art.  576  del  regio decreto
23 maggio   1924,   n.  827,  e  successive  modificazioni,  i  conti
riguardanti  interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai
fondi  di  rotazione  di  cui  all'art.  93,  comma  8,  della  legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  o  ai loro gestori, i conti relativi ad
interventi  di  emergenza,  il  conto finalizzato alla ripetizione di
titoli  di  spesa  non  andati a buon fine, nonche' i conti istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento;
  Visto  il  comma  19  dell'art.  1 della legge n. 311 del 2004 che,
nell'autorizzare   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  a
disporre, con determinazioni dirigenziali, e per effettive e motivate
esigenze,  deroghe  ai vincoli dei prelevamenti di cui sopra, prevede
che  le  eccedenze  di  spesa  riconosciute  in deroga debbono essere
riassorbite;
  Visto  l'elenco  1  allegato  alla  predetta  legge n. 311 del 2004
(legge finanziaria 2005);
  Visto  l'art.  2  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente  «testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti
locali»;
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  1,  comma  57,  della  legge n. 311 del 2004 che, in
particolare, conferma, per il triennio 2005-2007 l'applicazione della
normativa  sul fabbisogno finanziario delle universita' statali e dei
principali  enti  pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto il decreto n. 3484 del Ministro dell'economia e delle finanze
del  31  gennaio  2003,  con  il  quale  sono  stati  disciplinati  i
prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei
conti  di tesoreria statale, per il triennio 2003-2005, in attuazione
dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002;
  Vista la circolare di questo Ministero n. 18 del 17 aprile 2002, in
materia di programmazione dei flussi di cassa;
  Considerato  che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di
tesoreria  hanno  effettuato nel corso dell'anno 2004 prelevamenti di
limitato ammontare dai conti medesimi;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  concedere,  relativamente ai predetti
enti  ed  amministrazioni,  cosi'  come  gia' previsto per gli scorsi
anni,  una  autorizzazione  di deroga al vincolo bimestrale stabilito
dalla normativa in parola per i prelevamenti da effettuarsi nel corso
di  ciascun  anno  del  triennio  2005-2007,  in  considerazione  del
limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;
  Considerata la necessita' di emanare le occorrenti disposizioni per
l'applicazione  dell'art.  1,  commi  18 e 19, della legge n. 311 del
2004,  che  sostituiscono  quelle  recate  dal  decreto  n.  3484 del
Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Destinatari della normativa
  1.  I  soggetti  titolari di conti correnti e contabilita' speciali
aperti  presso  la  Tesoreria  dello  Stato,  inseriti  nell'elenco 1
allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
non  possono  effettuare,  nel  triennio  2005-2007, prelevamenti dai
rispettivi  conti  aperti  presso  la tesoreria dello Stato superiori
all'importo  cumulativamente  prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
  2.  I  destinatari  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 sono i
soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti
presso  la  tesoreria  dello  Stato di cui all'elenco 1 allegato alla
legge n. 311 del 2004, fatta eccezione per:
    a) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    b) i  comuni,  le province, le citta' metropolitane, le comunita'
montane,  le  comunita'  isolane,  le  unioni  di  comuni,  nonche' i
consorzi cui partecipano gli enti locali;
    c) gli  enti  previdenziali  di  cui  alla  tabella B della legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;
    d) gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi
l'Istituto superiore di sanita', le aziende ospedaliero-universitarie
di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera a), del decreto legislativo
21 dicembre  1999, n. 517, gli istituti zooprofilattici sperimentali,
l'Associazione  italiana  della croce rossa, l'Istituto superiore per
la  prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro,  i  servizi di assistenza
sanitaria  ai  naviganti,  l'Agenzia italiana del farmaco e l'agenzia
per i servizi sanitari regionali;
    e) il   Consiglio   nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,  il
Consiglio  di  Stato,  la Corte dei conti, i tribunali amministrativi
regionali,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la Scuola
superiore  della  pubblica amministrazione, le agenzie fiscali di cui
all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    f) i  conti  del Ministero dell'economia e delle finanze relativi
alle  funzioni  trasferite a seguito della trasformazione della Cassa
depositi e prestiti in S.p.a.;
    g) i   conti  riguardanti  interventi  di  politica  comunitaria,
nonche' i conti intestati ai fondi di rotazione o ai loro gestori;
    h) i   conti  relativi  ad  interventi  di  emergenza,  il  conto
finalizzato  alla  ripetizione  dei titoli di spesa non andati a buon
fine,  nonche'  quelli  istituiti  nell'anno  precedente  a quello di
riferimento;
    i) i  dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile  delle  universita', i cui conti risultano ancora aperti al
31 dicembre 2004.