IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
  Visto  il  verbale  d'accordo  del  28 giugno  2004,  facente parte
integrante  del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro on.
Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, le
organizzazioni   datoriali   e   le   organizzazioni   sindacali  dei
lavoratori,  con  il  quale, vista la grave crisi del settore tessile
che  ha  colpito  le  aziende ubicate nella provincia di Bergamo, con
pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori
dipendenti   da   aziende  escluse  dalla  normativa  generale  sugli
ammortizzatori  sociali,  e'  stato  concordato  per un periodo medio
anche non continuativo pari a tre mesi nell'arco dell'anno 2004 e per
un   numero  massimo  di  1200  unita',  il  ricorso  al  trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma
137,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  nei  confronti  dei
lavoratori  dipendenti  delle  imprese  artigiane,  che non rientrano
nella  disciplina  di  cui  all'art.  12, commi 1 e 2, della legge n.
223/1991  o  delle  imprese industriali fino a 15 dipendenti, ubicate
nella  provincia  di  Bergamo,  entro  il  limite  di  spesa  di euro
5.300.000;
  Nel medesimo verbale e' stata, altresi', concordata la possibilita'
di  concedere  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  137,  della  legge n.
350/2003,  il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale,
fino  al 31 dicembre 2004 ed entro il limite di spesa di euro 680.000
anche  ai  dipendenti  di  imprese  industriali  aventi  un  organico
superiore a 15 unita';
  Visto   il   verbale   di   riunione,   in   data  20 luglio  2004,
dell'Osservatorio  provinciale del settore tessile della provincia di
Bergamo,  in  cui  sono  state  illustrate  le  iniziative volte alla
riqualificazione  e  alla  ricollocazione  dei  lavoratori  coinvolti
nonche' le linee di finanziamento previste da provincia e regione per
l'attuazione delle predette iniziative;
  Vista  la  nota  del  3 novembre  2004,  con  la  quale l'Assessore
all'istruzione,  formazione  e  lavoro della provincia di Bergamo, ha
richiesto  la  proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei
predetti   trattamenti,   ai   sensi   dell'art.   1,  comma  2,  del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
  Visto  il  verbale  d'accordo  del  30 giugno  2004,  facente parte
integrante  del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero
del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,   alla  presenza  del
Sottosegretario  di  Stato  on.  Pasquale  Viespoli,  tra  la regione
Emilia-Romagna,  le  organizzazioni  datoriali  e  le  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori,  con  il  quale, vista la grave crisi del
settore  tessile-abbigliamento-calzaturiero che ha colpito le aziende
ubicate   nella   regione   Emilia-Romagna,   con   pesanti  ricadute
occupazionali  in  particolar  modo per quei lavoratori dipendenti da
aziende   escluse   dalla  normativa  generale  sugli  ammortizzatori
sociali,  e'  stato  concordato,  per  un  periodo  medio  anche  non
continuativo non superiore a quattro mesi, nell'arco dell'anno 2004 e
per  un  numero  di  lavoratori  pari  a  1500  unita', il ricorso al
trattamento  straordinario  di integrazione salariale e di mobilita',
ai  sensi  dell'art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti o gia' dipendenti dalle
imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della
legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e dalle imprese industriali fino a
quindici dipendenti, ubicate nella regione Emilia Romagna;
  Vista  la  nota  datata  26 aprile 2004 dell'Assessore alla scuola,
formazione  professionale,  universita',  lavoro  e pari opportunita'
della  regione Emilia-Romagna, contenente un documento che prevede le
iniziative  regionali  per  la  gestione delle suddette problematiche
occupazionali;
  Vista  la  nota  del  18 ottobre  2004,  con  la  quale l'Assessore
all'istruzione,  formazione,  lavoro della regione Emilia-Romagna, ha
richiesto  la  proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei
predetti   trattamenti,   ai   sensi   dell'art.   1,  comma  2,  del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
  Visto  il  verbale  d'accordo  del  30 giugno  2004,  facente parte
integrante  del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero
del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,   alla  presenza  del
Sottosegretario  di  Stato  on.  Pasquale  Viespoli,  tra  la regione
Umbria, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori,  con  il  quale,  visto l'aggravarsi dello stato di crisi
delle imprese del settore tessile-moda, operanti nella regione Umbria
con  pesanti  ricadute  occupazionali  in  particolar  modo  per quei
lavoratori  dipendenti  da  aziende  escluse dalla normativa generale
sugli  ammortizzatori  sociali,  e'  stato concordato, per un periodo
medio  anche non continuativo pari a quattro mesi nell'arco dell'anno
2004  e  per  un  numero  massimo  di  1500  unita',  il  ricorso  al
trattamento  straordinario  di integrazione salariale e di mobilita',
ai  sensi  dell'art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti o gia' dipendenti dalle
imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della
legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e dalle imprese industriali fino a
quindici dipendenti, ubicate nella regione Umbria;
  Nel medesimo verbale e' stata, altresi', concordata la possibilita'
di  concedere  il trattamento straordinario di integrazione salariale
fino al 31 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge
n.   350/2003,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  da  imprese
industriali  aventi  un  organico superiore a 15 unita', operanti nei
settori  sopraccitati,  qualora  i  trattamenti medesimi, concessi ai
sensi della legge n. 223/1991, siano cessati;
  Visto  il  protocollo  d'intesa,  in  data  24 maggio  2004, tra la
regione  Umbria  e  le  parti  sociali,  contenente  un documento che
prevede  le  iniziative  regionali  per  la  gestione  delle suddette
problematiche occupazionali;
  Vista  la  nota  21 ottobre  2004,  con  la  quale l'Assessore alla
ricerca formazione, politiche attive del lavoro della regione Umbria,
ha  richiesto  la  proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione
dei  predetti  trattamenti,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
  Visto  il  verbale  d'accordo  del  30 giugno  2004,  facente parte
integrante  del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero
del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,   alla  presenza  del
Sottosegretario  di  Stato  on.  Pasquale  Viespoli,  tra  la regione
Puglia,  le  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori, con il quale,
visto  l'aggravarsi  della  crisi del settore tessile-abbigliamento e
calzaturiero  che  colpisce  le aziende ubicate nella regione Puglia,
con  pesanti  ricadute  occupazionali  in  particolar  modo  per quei
lavoratori  dipendenti  da  aziende  escluse dalla normativa generale
sugli ammortizzatori sociali, e' stato concordato, ai sensi dell'art.
3,  comma  137,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, il ricorso al
trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  o  gia' dipendenti dalle imprese
artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23
luglio  1991,  n.  223,  dalle  imprese  industriali  fino a quindici
dipendenti;  nonche' dalle aziende industriali sopra i 15 dipendenti,
qualora  i  trattamenti  medesimi,  concessi  ai sensi della legge n.
223/1991, siano cessati nel corso dell'anno 2004;
  Vista la nota del 17 novembre 2004 con la quale il Presidente della
regione  Puglia ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine
di  fruizione dei predetti trattamenti ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  nonche'  l'indennita'  di
mobilita'  alle  condizioni  riportate nei soprarichiamati verbali di
accordo  ministeriali,  ai  sensi dell'art. 3, comma 137, della legge
24 dicembre  2003,  n.  350 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e
sulla  base  di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale
del  28 giugno  2004 e di quanto richiesto con la nota del 3 novembre
2004  dalla  provincia  di  Bergamo  - che fanno parte integrante del
presente  provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  per un periodo medio anche non continuativo
pari  a  tre  mesi fino al 30 aprile 2005, nei confronti di un numero
massimo  di 1200 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art.
12,  commi  1  e  2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese
industriali  fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile
ed  abbigliamento  ed  ubicate  nella  provincia di Bergamo, entro il
limite di spesa di euro 5.300.000.
  Il   trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale  e',
altresi',  autorizzato  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalle
imprese  industriali  appartenenti  ai settori sopracitati, aventi un
organico  superiore  a  15  unita',  entro il limite di spesa di euro
680.000.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
5.980.000,00.