IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 164. Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Reggio Emilia il giorno 5 ottobre 2004, presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Reggio Emilia, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna del 1° settembre 2003; Ha espresso, nella riunione del 17 febbraio 2005, presente il funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «REGGIANO». Art. 1. La denominazione di origine controllata «Reggiano» e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Reggiano» Lambrusco (anche frizzante); «Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante); «Reggiano» Rosso (anche frizzante); «Reggiano» Bianco spumante; «Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante); «Reggiano» Rosso novello.