IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE
   DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
   DEI  VINI,  ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
   1992, n. 164.
    Esaminata  la  domanda  inoltrata dal Consorzio per la tutela dei
vini  «Reggiano»  e  «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»,  in data
24 aprile  2003, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare
della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano»;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza, tenutasi a Reggio Emilia il giorno 5 ottobre 2004,
presso  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
di  Reggio  Emilia,  con la partecipazione di rappresentanti di enti,
organizzazioni ed aziende vitivinicole;
    Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Emilia Romagna del
1° settembre 2003;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del 17 febbraio 2005, presente il
funzionario  della  regione  Emilia Romagna, parere favorevole al suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizione
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A DENOMINAZIONE DI
   ORIGINE CONTROLLATA «REGGIANO».
                               Art. 1.
    La  denominazione  di origine controllata «Reggiano» e' riservata
ai  vini  e  ai  mosti  parzialmente  fermentati  che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti del presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
      «Reggiano» Lambrusco (anche frizzante);
      «Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
      «Reggiano» Rosso (anche frizzante);
      «Reggiano» Bianco spumante;
      «Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
      «Reggiano» Rosso novello.