IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento
dei  consorzi  agrari  ed,  in  particolare,  l'art.  8,  con  cui si
stabilisce, fra l'altro:
    che  i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e
di  commercializzazione  dei  prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi  agrari  per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli
stessi  consorzi  agrari sono titolari alla data di entrata in vigore
della  legge  stessa,  quali  risultanti dai rendiconti approvati con
decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  e  registrati  dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli
interessi  maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative
contabilita',  indicata  nei  decreti  medesimi,  fino  alla data del
31 dicembre  1997,  sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di
titoli di Stato dal parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
    che, per le predette finalita', il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'  autorizzato  ad  emettere  i  titoli  suddetti  fino  a
concorrenza  dell'importo  determinato  ai  sensi  del  comma 1 dello
stesso  articolo,  e  comunque  in  misura  non  superiore a lire 470
miliardi  per  l'anno  1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a
lire 200 miliardi per l'anno 2001;
    che  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le  caratteristiche,  compresi  il  tasso  d'interesse, la
durata,  l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
    che  i  giudizi  pendenti  alla  data  di entrata in vigore della
medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati
estinti  d'ufficio  con  compensazione  delle  spese  fra  le parti a
seguito  dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
ed  in  particolare l'art. 130, comma 1, lettera b) ove si stabilisce
che  all'art.  8,  comma  1  della  citata  legge  n. 410 del 1999 e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Gli interessi di cui al
presente comma sono calcolati:
    fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto
maggiorato  di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni
1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
    n.  033958  in  data  21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  8  dell'11 gennaio  2001,  come modificato dal decreto
ministeriale  n.  011205  in  data 16 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2001,
    n.  011225 del 1° marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 13 marzo 2001;
    n. 012000 del 18 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 1° agosto 2001;
    n.  006632 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 29 maggio 2002;
    n.  69655 del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 201 del 30 agosto 2003;
    n. 18890 del 5 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
68 del 22 marzo 2004;
  con  i  quali  sono state disposte, in attuazione dell'art. 8 della
citata legge n. 410 del 1999, come modificato dalla suddetta legge n.
388  del  2000,  emissioni  di  certificati  di credito del Tesoro al
portatore,  con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005,
a tasso d'interesse variabile, per complessivi 435.261.000,00 euro;
  Vista la lettera n. 105026 in data 14 febbraio 2005 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ha  trasmesso un
apposito  elenco,  riguardante tre soggetti aventi diritto a rimborsi
di  crediti  per  servizi  resi in relazione alle cessate gestioni di
ammasso  dei  prodotti  agricoli,  ai quali dovranno essere assegnati
titoli  di  Stato  per  complessivi  6.716.000,00  euro, tenuto conto
dell'importo  di  2.108,75  euro  derivante  dagli  arrotondamenti da
effettuare;
  Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita',
l'emissione  di una settima tranche dei citati certificati di credito
del  Tesoro con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005,
per  il  predetto ammontare nominale di 6.716.000,00 euro, da versare
all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima
di  6.713.891,25  euro (pari all'importo del credito da estinguere) e
la  seconda  di  2.108,75 euro (derivante dagli arrotondamenti di cui
sopra);
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969 del 7 aprile 2004, come
modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 94296 del 26 ottobre 2004,
emanati  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
396  del  2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e
le   modalita'   cui   il  Dipartimento  del  tesoro  deve  attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito
pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  Direttore  generale  del  tesoro  ha  delegato il Direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto
legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso,
al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per regolazioni
debitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre  2003,  n.  396,  nonche'  del  decreto  ministeriale del
7 aprile   2004,   come   modificato  dal  decreto  ministeriale  del
26 ottobre  2004,  entrambi citati nelle premesse, e per le finalita'
di  cui  all'art.  8  della  legge  28  ottobre  1999,  n.  410, come
modificato dall'art. 130, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  e'  disposta  l'emissione di una settima tranche dei
certificati  di  credito  del  Tesoro al portatore, di cui al decreto
ministeriale  del  21 dicembre  2000, altresi' citato nelle premesse,
per l'importo di nominali 6.716.000,00 euro, da assegnare ai soggetti
indicati  nell'elenco  allegato  al  presente  decreto, alle seguenti
condizioni:
    godimento: 1° gennaio 1998;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005;
    tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita'  di  cui  all'art.  1 del predetto decreto ministeriale del
21 dicembre 2000.