IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280
del   18 aprile   2003,   recante   «Primi   interventi  urgenti  per
fronteggiare   i   danni   conseguenti   agli   eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della
provincia di «Foggia»;
  Considerato  che  in relazione al contesto critico in rassegna sono
venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992
per  la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza,
venuto a cessare il 1° febbraio 2005;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il
completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
  Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata
avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di
ulteriori  situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose
anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in
regime  straordinario  e  finalizzate  al  superamento  del  contesto
critico in esame;
  Vista  la  nota  del  18 gennaio  2005, con cui il presidente della
regione   Puglia   -   commissario   delegato,   nel   prendere  atto
dell'impossibilita'  di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato
di  emergenza  ha, peraltro, rappresentato la necessita' di procedere
al   definitivo   completamento   degli   interventi  finalizzati  al
superamento  della  crisi  in  atto nel territorio della provincia di
Foggia;
  Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative
delle  opere  e  degli interventi finalizzati a dare continuita' alle
azioni  intraprese  in  regime  straordinario,  nonche' conseguire il
definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita  l'intesa  della  regione Puglia con nota del 18 febbraio
2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente della regione Puglia, commissario delegato ex art.
1  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3280 del 14 aprile 2003,
provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione
ed  al  completamento,  entro  e  non oltre il 31 gennaio 2006, delle
iniziative  gia'  programmate per il superamento del contesto critico
di cui in premessa.
  2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici
regionali,   degli   enti   locali   anche   territoriali   e   delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
commissario   delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  del  soggetto
attuatore   e   del  personale  gia'  operanti  presso  la  struttura
commissariale   ai   sensi  dell'ordinanza  n.  3280/2003  citata  in
premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle
vigenti disposizioni in materia.