IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato che, con regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione
del   4 febbraio   2005,  la  denominazione  «Zafferano  dell'Aquila»
riferita   alla   categoria  degli  altri  prodotti  dell'Allegato  I
(spezie),  e'  iscritta  quale  Denominazione di origine protetta nel
registro  delle  denominazioni  di  origine protette (D.O.P.) e delle
indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  6,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la  scheda  riepilogativa  della  Denominazione  di  origine protetta
«Zafferano  dell'Aquila»,  affinche'  le  disposizioni  contenute nei
predetti  documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
                              Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa  della  Denominazione  di  origine  protetta «Zafferano
dell'Aquila»,  registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n.
205/2005 del 4 febbraio 2005.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Zafferano  dell'Aquila» possono utilizzare, in sede di presentazione
e  designazione  del  prodotto, la menzione «Denominazione di Origine
Protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n.
2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 1° marzo 2005
                                         Il direttore generale: Abate