IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute del 27 agosto 2004,
concernente  «Prodotti  fitosanitari: limiti massimi di residui delle
sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati registrati i prodotti
fitosanitari  elencati  nel  dispositivo  del presente decreto a nome
dell'Impresa  Bayer  CropScience  S.p.a.,  con sede legale in Milano,
viale Certosa, 130;
  Vista  la  domanda presentata in data 30 dicembre 2004 dall'impresa
medesima  diretta  ad  ottenere  l'estensione di impiego dei prodotti
fitosanitari  elencati  nel  dispositivo  del  presente  decreto alla
coltura della rucola;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

    E'  autorizzata  l'estensione  d'impiego  dei  seguenti  prodotti
fitosanitari,   registrati  a  nome  dell'Impresa  Bayer  CropScience
S.r.l.,  con  sede  legale  in  viale  Certosa  n. 130 - Milano, alla
coltura della rucola:

               ---->  Vedere immagine a pag. 4   <----

    Fino  all'emanazione  di  apposita  direttiva  comunitaria,  sono
approvati  sulla  rucola  i  seguenti  limiti massimi di residui, che
saranno  inseriti  nel  provvedimento  di  aggiornamento  del decreto
ministeriale 27 agosto 2004:
    Sono  approvate,  quale parte integrante del presente decreto, le
etichette  allegate,  con  le quali i prodotti devono essere posti in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 17 febbraio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli