IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda del 3 giugno 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima pervenuta il 22 settembre 2003, dall'impresa «Sipcam S.p.a.», con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Oikos Green», contenente la sostanza attiva azadiractina; Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; Vista la nota dell'ufficio del 18 ottobre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota del 2 febbraio 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, l'impresa «Sipcam S.p.a.», con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OIKOS GREEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle condizioni stabilite per la sostanza attiva azadiractina al termine della sua revisione comunitaria. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100, 250, 500 e litri 1, 5, 10, 25. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa «Sipcam S.p.a.» in Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972, 15 gennaio 2001. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11811. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2005 p. Il direttore generale: Aulenta