IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20,  concernente  «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia
di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  di cui
all'allegato  al  presente  decreto sono stati autorizzati per essere
immessi in commercio;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3600/1992,  recante disposizioni
d'attuazione  della  prima  fase del programma di lavoro di revisione
comunitaria  delle  sostanze  attive  presenti  sul  territorio della
comunita'  europea  alla  data  del  26 luglio  1993, tra le quali e'
compresa la sostanza attiva carbendazim;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della  direttiva n. 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio
di prodotti fitosanitari;
  Vista  la  circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n.
17,  concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 1, lettera b) dell'art. 4 della
citata  direttiva  n. 91/414/CEE, che stabilisce che un prodotto puo'
essere  autorizzato  solo se, tra l'altro, non produce effetti nocivi
in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali
o sulle acque sotterranee;
  Visto  il  decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, modificato dal
decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di attuazione delle
direttive    n.    1999/45/CE   e   n.   2001/60/CE   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di
recepimento  della direttiva n. 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante
il  ventottesimo  adeguamento al progresso tecnico della direttiva n.
67/548/CEE   del   27 giugno  1967  in  materia  di  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
  Visto   il  paragrafo  4.2  dell'allegato  VI  del  citato  decreto
ministeriale  14 giugno  2002 e in particolare le definizioni secondo
le quali:
    le  «sostanze  che  dovrebbero  essere  considerate  in  grado di
danneggiare la fertilita' negli esseri umani» oppure le «sostanze che
dovrebbero  essere  considerate in grado di provocare effetti tossici
sullo  sviluppo umano» sono classificate in categoria 2 di tossicita'
per la riproduzione;
    le  «sostanze  che  dovrebbero  essere  considerate  mutagene per
l'uomo» sono classificate in categoria 2 di mutagenesi;
  Vista  la  direttiva  n.  2004/73/CE del 29 aprile 2004, che dovra'
essere  recepita  entro  il 31 ottobre 2005, recante il ventinovesimo
adeguamento  al  progresso  tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del
27 giugno   1967   in  materia  di  classificazione,  imballaggio  ed
etichettatura  delle  sostanze  pericolose,  secondo  la  quale  alla
sostanza   attiva   carbendazim  e'  attribuita  la  categoria  2  di
mutagenesi e di tossicita' per la riproduzione;
  Visto l'art. 11 della direttiva n. 91/414/CEE, secondo il quale uno
Stato  membro  puo'  limitare  o proibire provvisoriamente l'uso e la
vendita  nel  proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso
autorizzato  se  ha  motivo  valido  per  ritenere  che tale prodotto
costituisca  un  rischio  per  la  salute umana o degli animali o per
l'ambiente;
  Visto  l'art.  7  del regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce il
principio   di   precauzione  secondo  il  quale,  in  situazioni  di
incertezza  sul  piano  scientifico,  possono  essere adottate misure
provvisorie   di   gestione  del  rischio  necessarie  per  garantire
l'elevato livello di tutela della salute che la Comunita' persegue;
  Acquisito   il   parere  del  28 aprile  2004  della  sopra  citata
Commissione  consultiva, che ha proposto l'eliminazione dal commercio
dei  prodotti  fitosanitari contenenti carbendazim, in considerazione
della  classificazione  della  sostanza  attiva  in  categoria  2  di
mutagenesi e di tossicita' per la riproduzione;
  Sentita  l'associazione  di  categoria Agrofarma che nell'audizione
del  16 settembre  2004  ha  illustrato alla sopra citata Commissione
consultiva  la  posizione  delle imprese in merito alle problematiche
relative  alle  sostanze  attive  di  categoria  2  di cancerogenesi,
mutagenesi o tossicita' per la riproduzione;
  Considerato  quanto  esposto  dal Ministro della salute con la nota
del  14 luglio 2004 diretta al Commissario europeo per la salute e la
protezione  dei  consumatori  al fine di definire criteri armonizzati
sulla  valutazione  e  la  gestione  delle  problematiche  legate  ai
prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  che  presentano
preoccupazioni di tipo sanitario, anche in applicazione del principio
di precauzione;
  Considerato  quanto  esposto  nella  nota  del  12 ottobre 2004 dal
Commissario  europeo  per  la  salute e la protezione dei consumatori
nella quale, tra l'altro, viene indicato che gli Stati membri possono
continuare  ad  autorizzare  prodotti contenenti sostanze attive gia'
presenti  sul mercato europeo alla data del 26 luglio 1993 in base ai
criteri  generali  di  cui  al  citato  art.  4  della  direttiva  n.
91/414/CEE,  in attesa della conclusione della procedura di revisione
comunitaria delle sostanze stesse;
  Acquisiti  i  pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanita' in
merito  alla  riclassificazione dei prodotti fitosanitari attualmente
autorizzati  in  Italia in attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e
n.  2001/60/CE,  di  cui  l'ultimo in data 12 ottobre 2004, secondo i
quali   i   prodotti   fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
carbendazim non possono essere commercializzati;
  Acquisito  l'ulteriore  parere  espresso  in  data 16 dicembre 2004
dall'Istituto   Superiore   di   Sanita'   che,  tenuto  conto  delle
indicazioni  espresse  dal  Commissario  europeo  per  la salute e la
protezione  dei  consumatori  e  in  applicazione  del  principio  di
precauzione,  ha  tra  l'altro  riaffermato la non ammissibilita' dei
prodotti   contenenti   sostanze   attive  di  categoria  1  o  2  di
cancerogenesi,  mutagenesi  o  tossicita'  per la riproduzione per le
quali e' ancora in corso il processo di revisione comunitaria;
  Considerato  che non si e' ancora conclusa la revisione comunitaria
della  sostanza  attiva  carbendazim  ai sensi del citato regolamento
(CEE) n. 3600/92;
  Ritenuto  di  dare  applicazione al citato principio di precauzione
attraverso   l'adozione  di  misure  provvisorie  che  consentano  di
raggiungere un elevato livello di tutela della salute;
  Ritenuto   pertanto   di  dover  sospendere,  in  via  cautelativa,
l'immissione  in  commercio  e  l'impiego  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva carbendazim, in considerazione della
classificazione  tossicologica  recentemente  attribuita  e in attesa
della conclusione della sua revisione comunitaria;
                              Decreta:

  1.  Le  autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di
tutti  i  prodotti  fitosanitari,  indicati nell'allegato al presente
decreto,  contenenti  la  sostanza attiva carbendazim sono sospese in
considerazione  della  attuale  classificazione  in  categoria  2  di
mutagenesi  e  di  tossicita'  per  la  riproduzione di tale sostanza
attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria.
  2.   Alle   imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari   indicati   nell'allegato  al  presente  decreto  viene
concesso  un periodo di novanta giorni per provvedere al ritiro delle
scorte  giacenti  sia  presso  i magazzini che presso gli esercizi di
vendita.
  3.  Le medesime imprese sono tenute ad adottare nei confronti degli
utilizzatori  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  una  corretta
informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 21 febbraio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli