IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  134/98  della
Commissione  del  20 gennaio  1998  con  il quale l'Unione europea ha
provveduto  alla  registrazione della indicazione geografica protetta
«Agnello  di Sardegna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato che l'organismo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il
controllo   sui  formaggi  sardi  a  D.O.P.»  risulta  gia'  iscritto
nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP)
e  le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art.
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato  art.  53, si e' avvalso del gruppo tecnico di
valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'organismo  di  controllo  «O.C.P.A. - Organismo consortile per il
controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari),
localita'  Bonassi,  iscritto all'elenco degli organismi di controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di
specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della  legge  24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'art. 14
della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante  disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria  1999, e' autorizzato ai
sensi  del  comma  1  del  medesimo  art.  53  della  citata legge ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione
geografica  protetta  «Agnello  di  Sardegna»,  registrata  in ambito
europeo  come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n.
134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.