IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1897/2004 del
29 ottobre  2004  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di  origine protetta «Cartoceto»
riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  prevista  dall'art.  6,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  53  della  legge
24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in Roma, via Montebello n. 8, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di  controllo,  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del
Consiglio  n.  2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta
«Cartoceto»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, registrata in
ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento
(CE) della Commissione n. 1897/2004 del 29 ottobre 2004.