IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1845/2004 del
22 ottobre  2004  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di origine protetta «Miele della
Lunigiana»,  prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato che l'organismo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
Denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  Attestazioni di specificita' (STG), di cui al
comma  7  dell'art.  53  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128, come
sostituito;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del citato articolo dell'art. 53, si e' avvalso del gruppo
tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999,n. 526;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'organismo  di controllo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.», con sede
in  Casalecchio di Reno (Bologna), via dei Macabraccia n. 8, iscritto
all'elenco  degli organismi di controllo privati per le Denominazioni
di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP)
e   le  Attestazioni  di  specificita'  (STG),  istituito  presso  il
Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7,
dell'art.  53,  comma  4,  della  legge  24 aprile  1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della
citata   legge  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata
in   ambito  europeo  come  denominazione  di  origine  protetta  con
regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.