IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo  alla  protezione delle indicazioni geografiche delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  134/98  della  Commissione  del
20 gennaio  1998,  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta
«Pesca  e  Nettarina  di  Romagna», nel quadro della procedura di cui
all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza presentata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli
soc.  coop.  a  r.l.,  con  sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via
Bologna  n.  534,  intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  della  indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina
di  Romagna»  nel  quadro  della  procedura  prevista dall'art. 9 del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 631953 dell'11 settembre 2000, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del 20 gennaio 2005, con la quale il CSO - Centro
servizi  ortofrutticoli  soc. coop. a r.l. richiedente la modifica in
argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come
integrato  dall'art.  1,  paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97
sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  domanda  di modifica del disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta  «Pesca  e  Nettarina  di Romagna» in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dal CSO - Centro servizi
ortofrutticoli  soc.  coop.  a  r.l., assicuri la protezione a titolo
transitorio  e  a  livello  nazionale  della  indicazione  geografica
protetta  «Pesca  e  Nettarina  di  Romagna»,  secondo la proposta di
modifica  del  disciplinare  di produzione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11
luglio 2000;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla
proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica  protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
160 dell'11 luglio 2000.