IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista l'istanza presentata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l., con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via Bologna n. 534, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 631953 dell'11 settembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 20 gennaio 2005, con la quale il CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l. richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», secondo la proposta di modifica del disciplinare di produzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000.