L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 24 febbraio 2005
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e
provvedimenti   applicativi   (di  seguito:  decreto  legislativo  n.
79/1999);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 aprile 2001, n. 95/01;
    l'allegato  A della deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003,
n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n.  168/03,  come successivamente modificato e integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 marzo  2004,  n.  50/04 (di
seguito: deliberazione n. 50/04);
  Considerato che:
    con   la   deliberazione   n.  118/03,  l'Autorita'  ha  adottato
disposizioni  relativamente  alla  determinazione  convenzionale  dei
profili  di  prelievo  dell'energia elettrica per i clienti finali il
cui   prelievo   non  viene  trattato  su  base  oraria  mediante  la
metodologia  del  load  profiling per area (di seguito: meccanismo di
load profiling);
    con  deliberazione  n. 50/04, l'Autorita' ha stabilito l'avvio di
un  regime  di  prima applicazione del meccanismo di load profiling a
far  data dal 1° luglio 2004 nell'ambito del dispacciamento di merito
economico senza la partecipazione attiva della domanda;
    con  la deliberazione n. 168/03, l'Autorita' ha disposto l'avvio,
dal  1° gennaio  2005,  del  dispacciamento  di  merito economico con
partecipazione attiva della domanda;
    nel  corso dell'anno 2004, gli aspetti operativi di coordinamento
dell'attuazione  del  meccanismo di load profiling sono stati assunti
dalla  societa'  Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di
seguito: il Gestore della rete);
    il  Gestore  della rete ha rappresentato all'Autorita' per le vie
brevi  la  necessita'  di  integrare e modificare la deliberazione n.
118/04 in ordine:
      a) alla  correzione di rimandi a riferimenti normativi non piu'
in vigore, nonche' alla precisazioni di alcune disposizioni per tener
conto dell'evoluzione normativa;
      b) alla  definizione  di impresa distributrice sottesa, al fine
di ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della citata
deliberazione  alcuni casi particolari non contemplati dalla medesima
deliberazione;
      c) all'introduzione  di  disposizioni  riguardanti gli obblighi
informativi  relativamente a variazioni di perimetro delle reti delle
imprese distributrici in seguito a cessioni di porzioni di rete, alle
imprese  distributrici  di  riferimento,  al  fine  dell'applicazione
dell'art. 6 della deliberazione n. 118/03, alle imprese distributrici
sottese,  al  fine  di  meglio  precisare  gli  obblighi  informativi
specificati nella deliberazione n. 118/03, alla revisione dei termini
di   alcuni   adempimenti,  al  fine  di  allineare  i  medesimi  con
adempimenti  analoghi  relativi  alla  gestione del dispacciamento di
merito economico;
  Ritenuto che sia necessario modificare e integrare la deliberazione
n.  118/03,  al  fine  di tenere in considerazione gli elementi sopra
indicati;
                              Delibera:

  1.  Di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione n. 118/03, nei
termini di seguito indicati:
    a) all'art. 1, comma 1.1, la lettera h) e' soppressa;
    b) all'art.  3,  comma  3.1, le parole «come definita nell'art. 1
dell'allegato  A  alla  deliberazione n. 95/01» sono sostituite dalle
parole «cosi' come definita dalla normativa vigente»;
    c) all'art.  3,  comma  3.2,  le parole «interconnessione in alta
tensione» sono sostituite con «prelievo»;
    d) all'art. 3, dopo il comma 3.4, e' inserito il comma 3.5:
      «3.5.  In  tutti  i  casi  in  cui  non trovano applicazione le
disposizioni  di cui al comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che
non  ha  nella  zona  punti  di  interconnessione in alta tensione si
considera  sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il
maggior numero di punti di prelievo entro la zona.»;
    e) all'art.  4,  comma  4.2,  lettera c), dopo le parole «pari al
profilo» sono inserite le parole «del prelievo»;
    f) all'art.  5,  comma  5.2, lettera b), dopo le parole «punti di
prelievo» e' soppressa la parola «che»;
    g) all'art.  6,  comma  6.1,  la  parola «positivo» e' sostituita
dalla  parola  «negativo»,  la  parola «negativo» e' sostituita dalla
parola «positivo»;
    h) all'art. 6, comma 6.1, lettera b), le parole «comma 10.3» sono
sostituite dalle parole «comma 10.4»;
    i) all'art.  7, comma 7.1, le parole «dieci (10)» sono sostituite
dalle parole «quindici (15)»;
    j) all'art.  7,  comma 7.1, lettera a), le parole «la somma» sono
sostituite dalle parole «l'aggiornamento della somma»;
    k) all'art. 7, il comma 7.2 e' sostituito dal seguente comma:
    «7.2.  Entro  il  sest'ultimo  giorno  lavorativo  di febbraio di
ciascun  anno,  ai fini del calcolo dei coefficienti di ripartizione,
ciascuna impresa distributrice di riferimento provvede ad aggiornare,
per  la  propria  area  di  riferimento  e  per  ciascun  utente  del
dispacciamento,  i  valori dell'energia elettrica prelevata nel corso
dell'anno  precedente dai clienti finali non trattati su base oraria;
la   medesima   impresa   comunica,  entro  il  medesimo  termine,  i
coefficienti  di  ripartizione  al  Gestore della rete che provvede a
renderli  disponibili  agli  utenti  del  dispacciamento,  incluso il
garante della fornitura del mercato vincolato.»;
    l) all'art. 7, al comma 7.3, le parole «lettere da a) ad e)» sono
sostituite dalle parole «lettere da a) ad f)» e le parole «comma 7.2»
sono sostituite dalle parole «comma 7.1»;
    m) all'art.  7,  comma  7.3,  dopo  la  lettera e) e' aggiunta la
lettera f):
      «f)   la   somma,  per  ciascun  contratto  di  dispacciamento,
dell'energia  elettrica  prelevata  nell'anno precedente, dai clienti
finali  i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e
che,  nel  mese successivo, non sono trattati su base oraria, tenendo
conto  delle  variazioni  di cui all'art. 9, comma 9.1, lettere da a)
ad f).»;
    n) all'art.  7,  comma 7.5, le parole «il giorno venti (20)» sono
sostituite  dalle  parole  «il  sest'ultimo  giorno  lavorativo» e le
parole «lettere da a) ad e)» sono sostituite dalle parole «lettere da
a) ad f)»;
    o) all'art. 7, il comma 7.6, e' sostituito dal seguente comma:
      «7.6.  Qualora  l'impresa  distributrice  sottesa non trasmetta
all'impresa  distributrice  di  riferimento le informazioni di cui ai
commi  7.1 e 7.3, o l'impresa di riferimento non trasmetta al Gestore
della  rete  le  informazioni  di cui ai commi 7.2 e 7.5, si assumono
validi i rispettivi valori di cui ai medesimi commi trasmessi il mese
precedente.»;
    p) all'art. 7, dopo il comma 7.6, e' inserito il comma 7.7:
      «7.7  Nel  caso di mancata ottemperanza degli obblighi ai sensi
dei  commi  7.1, 7,2, 7.3 e 7.5 il Gestore della rete ne da' notifica
all'Autorita' ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza.»;
    q) all'art.   8,  comma  8.1,  le  parole  «quindici  (15)»  sono
sostituite  dalle  parole  «venti  (20)»  e  dopo  le parole «energia
elettrica prelevata» sono aggiunte le parole «nell'anno precedente»;
    r) all'art. 8, dopo il comma 8.1, e' inserito il comma 8.2:
      «8.2  Entro  il  giorno venticinque (25) di febbraio di ciascun
anno,  ciascuna  impresa  distributrice  di  riferimento  comunica al
Gestore   della   rete  la  somma  dell'energia  elettrica  prelevata
nell'anno  solare  precedente  dai  punti di prelievo non trattati su
base  oraria  compresi  nell'area  di  riferimento e corrispondenti a
clienti  finali  del  mercato  libero  raggruppando  tali clienti per
utente del dispacciamento.»;
    s) all'art.  9,  comma  9.1,  dopo  la  lettera e) e' aggiunta la
lettera f):
      «f) l'ambito di competenza di una impresa distributrice risulti
variato   a   seguito  di  cessioni  di  porzioni  di  rete  dedicate
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione.»;
    t) all'art.  9, comma 9.2, le parole « a), b), c), d) ed e)» sono
sostituite dalle parole «a), b), c), d), e) ed f)»;
    u) all'art. 9, dopo il comma 9.4, e' inserito il comma 9.4.1:
      «9.4.1.   In  caso  di  variazione  intercorsa  a  seguito  del
verificarsi  della  condizione  di  cui  al  comma  9.1,  lettera f),
l'impresa  distributrice  cedente  trasmettera',  contestualmente  al
perfezionamento della cessione, con riferimento alla porzione di rete
elettrica  oggetto di cessione, all'impresa distributrice cessionaria
le informazioni riguardanti:
    a) l'identificazione  dei  punti  di  immissione,  dei  punti  di
prelievo  e  degli  utenti  del  dispacciamento associati ai medesimi
punti;
    b) i valori di cui al comma 7.1, lettere a) e b);
    c) i  valori  di  cui  al  comma 7.3, lettere da a) ad e), per il
periodo  rilevante  precedente  a  quello in cui avviene la cessione,
nonche' per l'intero periodo rilevante in cui avviene la cessione.»;
  2. Per l'anno 2004, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'allegato
A  alla  deliberazione n. 118/03 trovano applicazione con riferimento
al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre del medesimo anno.
  3.    Di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),    il    testo    dell'allegato   A   alla
deliberazione   dell'Autorita'  16 ottobre  2003,  n.  118/03,  nella
versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1.
  4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita',
affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
    Milano, 24 febbraio 2005
                                                 Il presidente: Ortis