IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14   gennaio  2005,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  in  relazione  al  parziale  crollo del viadotto sul fiume
Sangro  nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in
provincia  di  Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno determinato
il  collasso  strutturale del viadotto sul fiume Sangro sulla s.s. n.
16  «Adriatica»  nel  territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di
Sangro in provincia di Chieti;
  Considerato,  inoltre,  che  gli  eventi meteorologici del 13, 14 e
15 novembre   2004   hanno   ulteriormente  aggravato  la  situazione
determinatasi in precedenza;
    Considerato  che la summenzionata strada statale, che rappresenta
l'unico   e  diretto  collegamento  delle  zone  costiere,  e'  stata
interrotta  al  traffico  che  e'  stato  deviato  su  un  itinerario
costituito da strade provinciali interne inadeguate ed insufficienti,
con  conseguente  disagio  e grave pericolo per la pubblica e privata
incolumita';
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita' di disporre misure di carattere
straordinario  ed  urgente,  finalizzate a fronteggiare la situazione
emergenziale in atto;
  Acquisita  l'intesa  della regione Abruzzo con nota del 23 febbraio
2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Il  prefetto  di Chieti e' nominato commissario delegato per il
superamento dello stato di emergenza derivante dagli eventi di cui in
premessa.
  2.  Il  commissario delegato per l'espletamento delle iniziative di
cui  alla  presente  ordinanza  si  avvale  della  collaborazione dei
prefetti  territorialmente  competenti nonche' dell'opera di soggetti
attuatori   all'uopo   nominati,   cui   affidare  specifici  settori
d'intervento  sulla base di direttive di volta in volta impartite dal
commissario medesimo.