IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno determinato il collasso strutturale del viadotto sul fiume Sangro sulla s.s. n. 16 «Adriatica» nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti; Considerato, inoltre, che gli eventi meteorologici del 13, 14 e 15 novembre 2004 hanno ulteriormente aggravato la situazione determinatasi in precedenza; Considerato che la summenzionata strada statale, che rappresenta l'unico e diretto collegamento delle zone costiere, e' stata interrotta al traffico che e' stato deviato su un itinerario costituito da strade provinciali interne inadeguate ed insufficienti, con conseguente disagio e grave pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale in atto; Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 23 febbraio 2005; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Chieti e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Il commissario delegato per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti nonche' dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.