IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine; Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»; Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»; Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile 16 aprile 2004, n. 3350, successivamente modificata dall'ordinanza del 18 novembre 2004, n. 3382, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna; Ravvisata la necessita' di provvedere in termini di somma urgenza a tutte le attivita' volte alla rimozione ed allo smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini, andate distrutte a seguito degli eventi verificatisi in data 14 novembre 2004; Acquisita l'intesa della Regione siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. In relazione alla necessita' di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, prorogato in data 28 dicembre 2004, in un contesto di interventi di somma urgenza, il commissario delegato, per il compimento delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni e' autorizzato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350, a stipulare apposita convenzione con una o piu' imprese demolitrici che operano nel settore, iscritte nell'albo istituito presso il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La Polizia giudiziaria provvede, entro tre giorni dalla comunicazione del rilascio del nullaosta da parte dell'autorita' giudiziaria competente, all'affidamento delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni ad una o piu' imprese demolitrici, sulla base della convenzione di cui al precedente comma 1; anche anteriormente alla adozione delle misure cautelari giudiziarie, la Polizia giudiziaria provvede, comunque, nell'immediatezza dell'arrivo delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini, ad espletare le necessarie iniziative di messa in sicurezza, provvedendo al deposito delle medesime imbarcazioni presso l'area di cui all'art. 2, comma 1, garantendo comunque condizioni di elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, anche operando con le deroghe di cui al successivo art. 3, comma 2. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando le risorse nella disponibilita' dell'Agenzia delle dogane, computando i relativi oneri sui fondi all'uopo richiamati dalla circolare della Presidenza del Consiglio del Ministri in data 13 febbraio 2003.