IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  del 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione alla situazione determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2005 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi
nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree
marine;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350,
recante  «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dalla   grave   situazione  di  crisi  ambientale  determinatasi  nel
territorio   dell'isola   di  Lampedusa  e  nelle  prospicienti  aree
marittime»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 18 novembre 2004, n.
3382,  recante  «Disposizioni  urgenti  di  protezione civile» con la
quale   il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  commissario
delegato   per   la   realizzazione   degli   interventi  urgenti  ed
indifferibili  finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla
grave  situazione  di  crisi  ambientale determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;
  Ravvisata   la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  ed
integrazioni  all'ordinanza  di  protezione civile 16 aprile 2004, n.
3350, successivamente modificata dall'ordinanza del 18 novembre 2004,
n. 3382, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in
rassegna;
  Ravvisata la necessita' di provvedere in termini di somma urgenza a
tutte  le  attivita'  volte  alla  rimozione  ed allo smaltimento dei
relitti  e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini,
andate   distrutte  a  seguito  degli  eventi  verificatisi  in  data
14 novembre 2004;
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  In relazione alla necessita' di fronteggiare l'emergenza di cui
al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data
23 dicembre  2003, prorogato in data 28 dicembre 2004, in un contesto
di  interventi  di  somma  urgenza,  il  commissario delegato, per il
compimento  delle  operazioni  di  messa  in  sicurezza,  di bonifica
ambientale,  di  rimozione  e  di  smaltimento  dei  relitti  e delle
imbarcazioni   e'  autorizzato,  avvalendosi  delle  deroghe  di  cui
all'art.  5  dell'ordinanza  16 aprile  2004,  n.  3350,  a stipulare
apposita  convenzione  con una o piu' imprese demolitrici che operano
nel  settore,  iscritte  nell'albo  istituito  presso il Dipartimento
delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.   La  Polizia  giudiziaria  provvede,  entro  tre  giorni  dalla
comunicazione  del  rilascio  del  nullaosta  da parte dell'autorita'
giudiziaria  competente, all'affidamento delle operazioni di messa in
sicurezza,  di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei
relitti e delle imbarcazioni ad una o piu' imprese demolitrici, sulla
base   della   convenzione  di  cui  al  precedente  comma  1;  anche
anteriormente  alla  adozione  delle misure cautelari giudiziarie, la
Polizia giudiziaria provvede, comunque, nell'immediatezza dell'arrivo
delle   imbarcazioni   utilizzate  dagli  immigrati  clandestini,  ad
espletare le necessarie iniziative di messa in sicurezza, provvedendo
al deposito delle medesime imbarcazioni presso l'area di cui all'art.
2,  comma  1,  garantendo  comunque  condizioni di elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente, anche operando con le deroghe di
cui al successivo art. 3, comma 2.
  3.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede  utilizzando  le  risorse  nella disponibilita' dell'Agenzia
delle   dogane,  computando  i  relativi  oneri  sui  fondi  all'uopo
richiamati   dalla  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  del
Ministri in data 13 febbraio 2003.