IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 2438 del 15 maggio 1996,
recante  «Disposizioni  urgenti volte a fronteggiare la situazione di
emergenza  determinatasi  a seguito dell'evento franoso nel comune di
Ripalimosani e nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso»;
  Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997,
recante   «Interventi   per  fronteggiare  situazioni  d'emergenza  e
risanamento  del  suolo  connessi  a  dissesti  idrogeologici  e alla
salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise»;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 2769 del 25 marzo 1998,
recante   «Integrazioni   all'ordinanza   n.   2621/1997  concernente
"Interventi per fronteggiare situazioni d'emergenza e risanamento del
suolo  connessi  a  dissesti  idrogeologici e alla salvaguardia delle
coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise"»;
  Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 3361 dell'8 luglio 2004,
recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Considerato  che  in  relazione  al  contesto  critico  inerente ai
movimenti   franosi   in   atto,   rispettivamente,   nel  comune  di
Ripalimosani,  in localita' Lama del Gallo e Covatta, e nel comune di
Setacciato,   in   provincia  di  Campobasso,  sono  venute  meno  le
condizioni   richieste   dalla   citata  legge  n.  225/1992  per  la
concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il
completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
  Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata
avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in
regime  straordinario  e  finalizzate  al  superamento  del  contesto
critico in esame;
  Vista  la  nota del 19 gennaio 2005, con cui la regione Molise, nel
prendere   atto  dell'impossibilita'  di  procedere  ad  un'ulteriore
proroga  dello  stato  di  emergenza  ha,  peraltro, rappresentato la
necessita'  di procedere al definitivo completamento degli interventi
finalizzati  al  superamento  della  crisi in atto nel territorio dei
comuni sopra richiamati;
  Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative
delle  opere  e  degli interventi finalizzati a dare continuita' alle
azioni  intraprese  in  regime straordinario, nonche' a conseguire il
definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita l'intesa della regione Molise;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio del Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della  regione  Molise  e' nominato commissario
delegato  e  provvede,  in  regime ordinario ed in termini d'urgenza,
all'attuazione  ed  al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio
2006,  delle  iniziative  gia'  programmate  per  il  superamento del
contesto critico di cui in premessa.
  2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
commissario  delegato si avvale dell'opera della collaborazione degli
uffici  regionali,  degli  enti  locali,  anche territoriali, e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
commissario  delegato  e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'
operante  presso  la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze
di  protezione  civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni
di  necessita'  e  sulla  base delle vigenti disposizioni in materia,
anche  con  riferimento  a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del
Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.