IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Reis Brandt Roberta, nata il 22 maggio
1968  a  Salvador (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale
di  psicologo  conseguito  in  Brasile,  come attestato dal «Conselho
Regional de Psicologia - 5° Regiao» di Rio de Janeiro nel certificato
in  atti  datato  25 giugno  2004,  ai  fini  dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Reis Brandt e' in possesso del titolo
accademico   di  «Licenciada  em  Psicologia»  conseguito  presso  la
«Universidade  Santa  Ursula»  di  Rio  de  Janeiro (Brasile) in data
21 agosto 1992 e rilasciato in data 24 marzo 1993;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 dicembre 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto   che   l'istante   abbia   una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra Reis Brandt Roberta, nata il 22 maggio 1968 a Salvador
(Brasile),    cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  psicologi  -  sezione  A  e  per  l'esercizio  della
professione in Italia.
    Roma, 24 febbraio 2005
                                          Il direttore generale: Mele