IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed, in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Vista  la  legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione
nazionale del turismo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 settembre  2002,  che stabilisce i principi e gli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare,
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347,  (G.U.C.E.  n. C175/11/2000) che, con riferimento
alla   Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo
2000-2006,   comunica   gli   esiti   favorevoli   dell'esame   sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del trattato C.E.;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato  dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002) 579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del trattato;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e
successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato relativa
alle  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel «settore turistico
alberghiero»   nelle   aree   depresse   del   Paese   e   successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997), e dal punto 2, lettera b),
della  delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta  Ufficiale n.
4/1999);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale
n.  156/2003)  concernente  il  riparto  delle  risorse  per  le aree
depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 557 Meuro ai contratti di
programma   (di   cui   140   Meuro   per   il  «Progetto  pilota  di
localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n.  215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di
programma;
  Viste  le  note  n.  1227154  del 17 febbraio 2004 e n. 1227178 del
25 febbraio   2004,   con  le  quali  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  ha  sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto
di  programma  con  il  relativo  piano  progettuale  presentato  dal
«Consorzio  Tuscania»  Consorzio  per  lo  studio,  lo  sviluppo e il
miglioramento  del  settore vitivinicolo ed enoturistico ricettivo in
Toscana,   per   la  realizzazione  di  un  articolato  programma  di
investimenti   nelle   diverse  filiere  dell'agro-alimentare,  nella
regione Toscana;
  Considerato  che  il  contratto  ha come obiettivo di promuovere il
miglioramento  qualitativo  delle  produzioni,  anche  attraverso  la
certificazione  biologica  delle  stesse,  e  l'accesso a segmenti di
mercato   a   maggior   valore  aggiunto;  che  gli  interventi  sono
finalizzati  a  sostenere  l'attivita'  vitivinicola  ed enoturistica
attraverso  lo studio, lo sviluppo ed il miglioramento delle tecniche
di  coltivazione della vite, di vinificazione, di commercializzazione
e  di  marketing,  nonche' alla valorizzazione del territorio, con la
realizzazione  di un progetto integrato enoturistico ricettivo atto a
creare  un  rapporto  sempre  piu' stretto tra turismo e prodotti del
territorio;
  Considerato  che il Consorzio, al fine di realizzare gli interventi
di  propria  competenza,  si  e'  impegnato a costituirsi in societa'
consortile (S.c. a r.l.);
  Considerato  che  la  regione  Toscana,  con  delibere  n.  677 del
7 luglio  2003  e  n.  702  del  14 luglio  2003,  ha espresso parere
favorevole  sulla  localizzazione  degli interventi, sulla coerenza e
sulla  effettiva rispondenza degli stessi con le linee generali e gli
obiettivi  della  programmazione  agricola  regionale, confermando il
proprio impegno al cofinanziamento per l'importo di 750.000 euro;
  Ritenuto  di  assicurare  la  copertura  degli oneri a carico dello
Stato, che ammontano a 54.197.820 euro a valere sulle assegnazioni di
cui alla citata delibera n. 16/2003;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:

  Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare,
con il «Consorzio Tuscania» Consorzio per lo studio, lo sviluppo e il
miglioramento  del  settore vitivinicolo ed enoturistico ricettivo in
Toscana,  il  contratto  di  programma  inteso  all'attuazione  di un
articolato  piano  di  investimenti  nel  comparto  agroalimentare  e
turistico  da  realizzarsi  da parte delle aziende consorziate per il
miglioramento  qualitativo  delle  produzioni,  anche  attraverso  la
certificazione  biologica  delle  stesse  e  l'accesso  a segmenti di
mercato  a  maggiore valore aggiunto, nella regione Toscana, province
di  Firenze,  Livorno  e  Grosseto.  Il  contratto,  sottoscritto nei
termini  di  seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e
prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte
dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla segreteria di
questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.  Gli  investimenti  ammessi  per  un totale di 156.170.010 euro,
realizzati   dalle   aziende  consorziatecosi'  come  indicato  nelle
allegate  tabelle  1  e  2, che fanno parte integrante della presente
delibera, sono cosi' articolati:

=====================================================================
 investimenti nelle aziende agricole (di cui 50.000 |
 in conservazione di paesaggi tradizionali) (capo I |
           Aiuto di Stato n. 729/A/2000)            | 5.269.310 euro
=====================================================================
investimenti in trasformazione e commercializzazione|
dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del  |
trattato (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000)     |104.982.200 euro
---------------------------------------------------------------------
investimenti alla ricerca e allo sviluppo (capo V   |
Aiuto di Stato n. 729/A/2000)                       |  5.181.700 euro
---------------------------------------------------------------------
investimenti nel settore turistico (legge n.        |
488/1992)                                           | 40.736.800 euro

  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
cosi' determinate:
    investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa
nell'allegata   tabella   1,   nei   limiti  dell'intensita'  massima
ammissibile  pari  al  50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone
agricole   svantaggiate  e  al  40%,  espresso  in  E.S.L.,  per  gli
investimenti  localizzati nelle altre aree, elevabile del 5% nel caso
di giovani agricoltori;
    investimenti  per la conservazione di paesaggi tradizionali (capo
I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura massima prevista fino al
60%  ESL  per  gli  investimenti effettuati fuori dalle zone agricole
svantaggiate;
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n.
729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa
nella  suddetta  tabella 1, nei limiti del massimale previsto del 40%
E.S.L. per le iniziative ubicate in aree fuori dall'obiettivo 1;
    investimenti  nel  settore  della ricerca e dello sviluppo per il
miglioramento  qualitativo delle produzioni (capo V Aiuto di Stato n.
729°/2000)   nella  misura  massima  del  100%,  nel  rispetto  delle
condizioni previste da detto regime di aiuti;
    investimenti  nel  settore  turismo  (legge  n.  488/1992): nella
misura  massima del 15% ESL per le iniziative localizzate in zone Ob.
2  realizzate  da  PI;  nella  misura  massima  dell'8%  ESN  per  le
iniziative  localizzate  in  zone  obiettivo  2,  ammesse alla deroga
87.3.c) con la maggiorazione del 10% ESL per le iniziative realizzate
da piccole imprese.
  1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in
54.947.820  euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato
in  54.197.820 euro. La restante somma di 750.000 euro sara' a carico
della regione Toscana.
  1.4.   Il   finanziamento  sara'  erogato  in  tre  quote  annuali,
prevedendo  che  la  prima  disponibilita'  intervenga  nel  2004, le
successive  rispettivamente  nel  2005 e 2006 e per un importo pari a
18.733.020  euro nel 2004, 19.273.040 euro nel 2005 e 16.941.760 euro
nel  2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del
predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi
tempi di realizzazione degli investimenti.
  1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.7.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione   diretta  non  inferiore  a  n.  256,13  U.L.A.  (Unita'
lavorative annue).
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1,  e'  approvato  il finanziamento di 54.197.820 euro a valere sulle
assegnazioni di cui alla citata delibera n. 16/2003.
  3.  Il  Ministero  delle attivita' produttive curera' i conseguenti
adempimenti comunitari.
  4.  Prima  della  stipula  del  contratto di programma il Ministero
delle  attivita'  produttive  dovra' aver verificato le condizioni di
seguito indicate:
    l'esito  positivo  della  notifica  alla  Commissione europea del
programma presentato dalla societa' Marchesi Antinori S.r.l.;
    la   disponibilita'  effettiva  della  quota  di  cofinanziamento
regionale;
    la  verifica  della coerenza degli investimenti nel settore della
trasformazione  dei  prodotti  agricoli  inseriti  nel  contratto  di
programma  con  il  PSR della regione Toscana, in particolare laddove
non   consente   l'aumento   di   capacita'  produttiva  nei  settori
interessati a livello regionale;
    la  verifica  della redditivita' delle aziende beneficiarie delle
agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre
condizioni  previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola
e della pesca.
      Roma, 29 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
  Economia e finanze, foglio n. 204