IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)D/102347  (G.U.C.E.  n.  C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  3  luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente
le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997)  e dal punto 2, lettera b),
della  delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta  Ufficiale n.
4/1999);
  Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale
n.  156/2003),  concernente  il  riparto  delle  risorse  per le aree
depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 557 meuro ai contratti di
programma (di cui 140 meuro per il Progetto pilota di localizzazione»
e 40 meuro per distretti industriali);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio
2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento
al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n.
289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma
la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge
n. 488/1992;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di
programma;
  Vista  la  nota  n. 1.227.178 del 25 febbraio 2004, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale  presentato  dal  Consorzio  B.S.I.  -  Baronia  Sviluppo
Impresa,   per   la   realizzazione   di   iniziative   nel   settore
agro-industriale, interconnessa fra loro in una logica di filiera, da
realizzarsi  nel  fondo  valle  Ufita, provincia di Avellino, regione
Campania,   area   ricadente   nell'Obiettivo 1,  coperta  da  deroga
dell'art. 87.3.a) del trattato C.E.;
  Considerato  che  il  programma  di investimenti prevede la messa a
punto  di  un modello di sviluppo tra partners pubblici e privati per
promuovere  la  crescita  dell'economia  locale con la concentrazione
geografica di imprese appartenenti alla filiera agro-industriale che,
nello   stesso   momento,  competono  e  cooperano  sul  mercato,  in
particolare  nei  settori  delle  paste  alimentari e dei prodotti da
forno dolci e salati;
  Considerato  che il Consorzio realizzera' una piattaforma logistica
per lo stoccaggio e l'immagazzinaggio delle merci;
  Considerato  che il Consorzio, al fine di realizzare gli interventi
di cui sopra, si e' impegnato a costituirsi in societa' per azioni;
  Considerato  che  la  regione  Campania,  con  delibera n. 2753 del
18 settembre  2003,  ha  dichiarato la sussistenza dei presupposti di
validita'  del  contratto  di  programma  proposto,  nonche'  la  sua
coerenza  con  i  documenti  di  programmazione  regionale  ed il POR
Campania;
  Considerato  che la regione Campania si e' dichiarata disponibile a
un  concorso  partecipativo  al  contratto pari al 50% dell'ammontare
delle   risorse   pubbliche   da   concedere   nei   limiti  dell'80%
dell'intensita'  massima prevista dalla vigente normativa comunitaria
in materia di regimi di aiuto;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  con  il  Consorzio  B.S.I. - Baronia Sviluppo Impresa, il
contratto  di  programma  avente  ad  oggetto  la realizzazione di un
articolato  piano  di  investimenti  nel  settore agro-industriale in
provincia    di   Avellino,   regione   Campania,   area   ricompresa
nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del trattato
C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con
le  necessarie  precisazioni  e  prescrizioni  attuative nel rispetto
delle  limitazioni  imposte  dall'Unione europea, verra' trasmesso in
copia  alla  segreteria  di questo comitato entro trenta giorni dalla
stipula.
  1.1.  Gli  investimenti  ammessi, pari a 60.652.910 euro, prevedono
ventisei  iniziative imprenditoriali realizzate dal Consorzio e dalle
sue  societa', come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte
integrante della presente delibera.
  1.2.  Le  agevolazioni  finanziarie  sono  calcolate  nella  misura
dell'80%   dell'agevolazione   massima  concedibile,  prevista  dalla
decisione  della  Commissione  europea citata in premessa (35% E.S.N.
oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).
  1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la
concessione    delle   agevolazioni   finanziarie,   e'   determinato
complessivamente  in  30.814.920 euro. L'onere massimo a carico dello
Stato  e'  determinato  in  15.407.460  euro.  La  restante  somma di
15.407.460 euro sara' a carico della regione Campania.
  1.4.   Il   finanziamento  sara'  erogato  in  tre  quote  annuali,
prevedendo  che  la  prima  disponibilita'  intervenga  nel  2004, le
successive  rispettivamente  nel  2005 e 2006, e che ciascuna di esse
sia pari a 11.099.800 euro per il 2004, a 11.099.810 euro per il 2005
e   a  8.615.310  euro  per  il  2006.  Al  fine  del  calcolo  delle
agevolazioni,   si'   terra'   conto   del   predetto   piano   delle
disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di
realizzazione degli investimenti.
  1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.7.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  diretta non inferiore a n. 462 U.L.A. (Unita' Lavorative
Annue).
  1.8.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1,  e'  approvato  il  finanziamento  di  15.407.460  euro,  quanto a
9.299.995  euro  a  valere  sulle  risorse  evidenziate  nella citata
delibera  n. 16/2003 e quanto a 6.107.465 euro a valere sulle risorse
evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle premesse.

    Roma, 29 settembre 2004

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 205