IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la decisione della Banca centrale europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2004, n. 128716, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da Euro 20, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»; Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete; Considerata la opportunita' di riservare parte del contingente al mercato estero; Decreta: Art. 1. Le monete d'oro da Euro 20, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2004, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 marzo 2005.