IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d).
    Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della Commissione del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
    Visto  il  regolamento  (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Vista  la  richiesta  presentata  in  data  10 febbraio  2005 dal
Laboratorio  Agroalimentare  Qualita'  e  Sviluppo  Rurale  -  Unione
Italiana  Vini, ubicato in Montepulciano (Siena), via della Talosa n.
6/a,  volta  ad  ottenere  l'autorizzazione,  per l'intero territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
vitivinicolo,   aventi   valore   ufficiale,   anche  ai  fini  della
esportazione   limitatamente  alle  prove  elencate  in  allegato  al
presente decreto;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI CEI EN ISO/IEC  17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI CEI EN 45003  ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza

il  Laboratorio  Agroalimentare  Qualita'  e Sviluppo Rurale - Unione
Italiana  Vini, ubicato in Montepulciano (Siena), via della Talosa n.
6/a,  nella  persona  del responsabile dott. Francesco Pavanello, per
l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi
nel  settore  vitivinicolo,  aventi  valore  ufficiale, anche ai fini
della esportazione.
    Le  prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
    L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di
emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio
mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
    La   eventuale  domanda  di  rinnovo  deve  essere  inoltrata  al
Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
    Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 4 marzo 2005
                                         Il direttore generale: Abate