IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rovigo

  Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000,
n.  449,  che  disciplina  il  regolamento per la semplificazione del
procedimento  per  la  sostituzione  del  liquidatore ordinario delle
societa' cooperative;
  Visto  il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la
riforma   dell'organizzazione  del  Governo  ed  in  particolare  gli
articoli 45 e seguenti;
  Visto  il  D.P.C.M.  10 aprile  2001,  art.  2,  con  il  quale  le
competenze  in  materia  di  cooperazione  sono  state  trasferite al
Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  telestato  del  31 maggio  2001  a  firma  congiunta del
direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del
personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale che,
nelle  more  dell'entrata  in vigore dei regolamenti d'organizzazione
dei  costituendi  Ministeri  delle  attivita' produttive, del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali e del regolamento relativo
all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuita' di svolgimento
dei  compiti  istituzionali,  sia  presso  la  struttura centrale che
presso  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza sociale;
  Vista  la  circolare  n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali con la quale vengono impartite
direttive    atte    ad   assicurare   la   continuita'   dell'azione
amministrativa  in  materia  di cooperazione gia' disciplinate con la
convenzione  sottoscritta  il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni
coinvolte;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno 2001, n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001,  n.  317,  che  ha  determinato modifiche alla
denominazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che
determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
  Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 29 novembre 1996 con
il  quale,  ai  sensi  dell'art.  2448  del codice civile la societa'
cooperativa  «Fecondazione  Animale  Rodigina» societa' cooperativa a
responsabilita'  limitata  con sede in 45100 Rovigo, e' stata sciolta
ed   il   sig.   Bergamo  dott.  Carlo  Alberto,  e'  stato  nominato
liquidatore;
  Visto   il   verbale  in  data  10 luglio  2003  ed  il  successivo
accertamento  del 16 settembre 2004, con i quali l'ispettore ha fatto
presente  che  la  liquidazione  si trovava nelle condizioni previste
dall'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
  Acquisito il parere favorevole della divisione VI/2 della Direzione
generale  per  gli  enti  cooperativi  del  Ministero delle attivita'
produttive datato 29 novembre 2004;
  Ritenuta,  pertanto,  necessaria  ed  opportuna la sostituzione del
succitato   liquidatore,   ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.
2545-octiesdecies del codice civile;
                              Decreta:

  Il  dott.  Enrico  Ranzi, via A. Gramsci n. 8/A - 45035 Castelmassa
(Rovigo),   e'   nominato  liquidatore  della  «Societa'  Cooperativa
Fecondazione  Animale Rodigina societa' cooperativa a responsabilita'
limitata»  con  sede  in  45100  Rovigo, costituita per rogito notaio
dott.  Sergio  Viscardini  in  data  13 maggio  1980,  gia'  posta in
liquidazione  ex art. 2484 del codice civile dal 29 novembre 1996, in
sostituzione del sig. Bergamo dott. Carlo Alberto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Avverso  lo  stesso  e'  ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro
sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
    Rovigo, 23 febbraio 2005
                             Il direttore provinciale reggente: Drago