IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Arjona Vargas Mabel, nata a Bogota'
(Colombia)  il  3  luglio  1973,  cittadina  colombiana,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  colombiano di «Ingeniero geografo» conseguito nel 1997
presso  la  Universita'  di  Bogota', ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio  in  Italia della professione di «ingegnere» - sezione A,
settore civile ambientale;
  Considerato  che  e'  iscritta  al «Consejo profesional nacional de
Ingenieria» di Bogota' dal 1998;
  Considerato   inoltre  che  ha  conseguito  un  master  europeo  in
ingegneria ambientale presso l'«EPEA» nel 2000;
  Considerato  altresi'  che  ha  documentato  il  possesso  di ampia
esperienza professionale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del   19 ottobre   2004,   che  ha  espresso  parere  favorevole  per
l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri  - sezione A, settore civile
ambientale con l'applicazione di misure compensative;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso
in casi similari;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli  articoli  6  del decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  con  legge  n.  189/2002,  e  14 e 39, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998,  cosi'  come  modificato  con  legge  n.  189/2002,  non e'
richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  autonomo,  rinnovato  dalla  Questura  di Torino in data
30 novembre 2004 valido fino al 20 febbraio 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Arjona  Vargas  Mabel, nata a Bogota' (Colombia) il 3
luglio   1973,   cittadina  colombiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  «ingegneri»  Sezione  A settore civile
ambientale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la
perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.