IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Barth  Melanine  Claudia,  nata  a
Heilbronn  (Germania)  il 18 febbraio 1976 cittadina tedesca, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di
«Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin»,  conseguito  in  Germania ai fini
dell'accesso  all'albo  e l'esercizio della professione di assistente
sociale in Italia;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin (FH) conseguito presso la
«Fachhochschule  fur  Sozialarbeit und Sozialpadagogik Alice Salomon»
il 12 febbraio 2003;
  Considerato   che   l'istante  e'  in  possesso  dell'«Urkunde»  di
«Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin»  rilasciato  dal  «Landesjugendamt
Berlin» in data 25 marzo 2003;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 23 novembre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante di categoria,
nella Conferenza sopra citata;
  Considerato  che la richiedente non ha una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
assistente  sociale  - sezione B, per cui appare necessario applicare
le misure compensative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Barth Melanine Claudia, nata a Heilbronn (Germania) il
18 febbraio   1976  cittadina  tedesca,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  assistenti  sociali - sezione B, e l'esercizio della
professione in Italia.