IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki
(Grecia)  il  3  maggio 1977, cittadina greca, diretta a ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo professionale assistente sociale, ai fini
dell'accesso  ed  esercizio in Italia della professione di assistente
sociale;
  Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico laurea
in  servizio sociale presso gli Istituti di istruzione tecnologica di
Creta  -  Facolta'  di  servizi  sanitari  e  di previdenza - sezione
servizio sociale» in data 6 dicembre 2001;
  Considerato  che  la  richiedente  e'  in possesso della licenza di
assistenza  sociale  come attestato in data 12 aprile 2002 rilasciata
dalla direzione sanita' previdenza - Reparto sanita';
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 27 gennaio 2005;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che sussistano differenze tra la formazione professionale
richiesta  per l'esercizio della professione di assistente sociale in
Italia  e  quella  di  cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione
alla sezione A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Tsanasidou  Maria,  nata a Thessaloniki (Grecia) il 3
maggio 1977, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  assistenti  sociali, sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.