IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale assistente sociale, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico laurea in servizio sociale presso gli Istituti di istruzione tecnologica di Creta - Facolta' di servizi sanitari e di previdenza - sezione servizio sociale» in data 6 dicembre 2001; Considerato che la richiedente e' in possesso della licenza di assistenza sociale come attestato in data 12 aprile 2002 rilasciata dalla direzione sanita' previdenza - Reparto sanita'; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Tsanasidou Maria, nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.