IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto   il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che
stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in
caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di
riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa
integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al
personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie»;
  Visto  l'accordo  in  data  21 dicembre 2004, intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei
rappresentanti  delle  societa'  Volare Group S.p.a., Volare Airlines
S.p.a.  e  Air  Europe S.p.a. nonche' delle organizzazioni sindacali,
con  il  quale,  considerata  la  situazione di crisi, sfociata nella
procedura  di  amministrazione  straordinaria,  nella  quale  si sono
trovate  le  predette  societa',  e'  stato  concordato il ricorso al
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, come previsto
dall'art.  1-bis  della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo
di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in favore di un
numero  massimo  di  1100  unita',  dipendenti  dalle societa' di cui
trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
  Viste  le  istanze presentate in data 13 gennaio 2005, con le quali
le  sopraccitate  societa'  hanno  richiesto,  alla luce del predetto
verbale  di  accordo  e  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 1-bis
della  legge  3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento
straordinario   di  integrazione  salariale,  per  un  primo  periodo
semestrale   dal   1° gennaio  2005-30 giugno  2005,  in  favore  del
personale  dipendente,  sia  di  terra  che navigante, indicato negli
allegati elenchi nominativi forniti dalle medesime societa';
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore del
personale  di  terra  e  navigante,  dipendente dalle societa' Volare
Group  S.p.a.,  Volare  Airlines  S.p.a.  e  Air  Europe  S.p.a.,  in
amministrazione  straordinaria,  ai sensi dell'art. 1-bis della legge
3 dicembre 2004, n. 291.
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data 21 dicembre
2004,  in  favore  del  personale  di  terra  e navigante, compresi i
lavoratori  con  contratto  di  formazione  e  lavoro, indicato negli
elenchi allegati e dipendente dalla societa': Volare Group S.p.a., in
amministrazione  straordinaria sede in Gallarate (Varese), unita' in:
Gallarate  (Varese) via Carlo Noe', Thiene (Vicenza) corso Garibaldi,
Milano  via  Pirelli,  Orio  al Serio (Bergamo) Aeroporto di Bergamo,
Bari Aeroporto civile, Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino,
Catania Aeroporto Fontanarossa, Venezia Aeroporto Marco Polo, Segrate
(Milano)  Aeroporto  Linate,  Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, Roma
Aeroporto  Fiumicino, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno
2005, pagamento diretto: si.