IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso

  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
14 dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile come introdotto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  del Direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996  di  decentramento  alle Direzioni provinciali del lavoro
degli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative, senza la nomina
del commissario liquidatore;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  per la
regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali
e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  12  del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002
che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
  Visto  il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive del 17
luglio   2003,  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure  di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive del 17
luglio  2003,  recante  i  limiti  entro  i  quali  poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
precitato  art.  2545-septiesdecies del codice civile, senza rapporti
patrimoniali da definire;
  Vista  la  conforme  proposta  formulata  nel contesto del giudizio
conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella  riunione  del  15 maggio  2003  concernente
l'adozione  dei  provvedimenti  di scioglimento d'ufficio di societa'
cooperative;
  Rilevato  che per la societa' cooperativa sottoelencata ricorrono i
presupposti di cui al predetto parere;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 31 dicembre 2004 al
presidente  del  consiglio  d'amministrazione  della  cooperativa «La
Magliana  Soc.  Coop.  a  r.l.»  con  sede  in  S.  Croce di Magliano
(Campobasso) ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del
20 gennaio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio,
senza   nomina   del  commissario  liquidatore,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato   che   alla   data  odierna  non  risultano  pervenute
opposizioni  da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento
d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario
liquidatore;

                              Decreta:

  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n.
400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:
    societa' cooperativa «La Magliana Soc. Coop. a r.l.», con sede in
S.  Croce  di  Magliano, costituita per rogito notaio dott. Antinucci
Rosa in data 1° marzo 1994, repertorio n. 23442, registro societa' n.
2153, registro R.E.A. n. 84783 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice
fiscale  e  partita  I.V.A.  n.  00869510701,  posizione  B.U.S.C. n.
1216/277686.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e agli organi competenti per i
provvedimenti consequenziali.
    Campobasso, 1° marzo 2005
                          Il direttore provinciale reggente: Brunetti