IL COMITATO CENTRALE
per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005;
  Vista  la delibera n. 5 del 3 marzo 2005 del Comitato centrale, con
la  quale  si e' provveduto a determinare le percentuali di riduzione
compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2004;
  Vista  la delibera n. 6 del 3 marzo 2005 del Comitato centrale, con
la  quale  sono  stati  stabiliti modalita', criteri e termini per la
presentazione  delle  domande  da  parte  dei  soggetti  che svolgono
attivita'  di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi diritto
alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2004;
                              Delibera:
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo punto 3, sono
soggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004
fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annuale
in  pedaggi  ed  ad  un'ulteriore riduzione commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero
con  uscita  dopo  le  ore  02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le
modalita'  contenute  nella  delibera 5 del 3 marzo 2005 del Comitato
centrale;
  2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  3.  Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio alla data del
31 dicembre  2003.  Le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le
societa'   consortili   titolari   di   licenza   per  conto  proprio
successivamente  a  tale data, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra  per  i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio
della licenza.
  4.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese  che  svolgono
attivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno dei
Paesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno  compilare  il  quadro  G  allegato  alla  domanda  fornendo
l'elenco   dei   veicoli   che  hanno  effettuato  percorrenze  sulle
autostrade  italiane  nell'anno  2004  e  le fotocopie delle carte di
circolazione di tali veicoli.
  5.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra  imprese che
svolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovranno
trasmettere  al  Comitato  centrale  domanda  redatta  e sottoscritta
utilizzando  il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto
dei  successivi  punti  6,  7,  8  e  9,  indicando  il/i codice/i di
fatturazione  ovvero  il  codice/i  cliente  rilasciato/i  alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e.
  Nel  caso  in  cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese   italiane   titolari   di   licenza  in  conto  proprio,  il
raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  H allegato alla domanda,
fornendo  l'elenco  delle  imprese associate e indicando il fatturato
autostradale  realizzato  da  ciascuna  di esse nell'anno 2004, sulla
base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni
singola impresa.
  Nel  caso  in  cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese  comunitarie  che  effettuano  trasporto in conto proprio, il
raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  I  allegato alla domanda
indicando,  oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di
esse,  anche  l'elenco  dei  veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle  autostrade  italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
  Nel  caso  in  cui  del  raggruppamento  facciano parte sia imprese
titolari  di  licenze  in  conto  proprio sia imprese comunitarie che
effettuano  trasporti  in  conto  proprio,  dovranno essere compilati
entrambi  i  quadri  H  ed  I,  rispettivamente, per le imprese socie
italiane e comunitarie.
  Ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa  associata titolare di
licenza  per  conto  proprio,  i  codici  dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it,   denominato   «transiti   notturni   conto
proprio».
  6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro
il  termine ultimo del 31 maggio 2005 a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci,
36  -  c.a.p.  00157,  una  domanda  in  bollo, utilizzando un modulo
conforme  all'allegato  alla  presente  delibera,  di cui forma parte
integrante.  La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere
compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
  7.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    a) denominazione  e  sede  del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
    b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
    c) firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive la domanda; in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
    d) le  imprese  aventi  sede  in altro Paese della Unione europea
devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle  autostrade  italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
  8.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nel  successivo punto 9 della presente
delibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errata
indicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale di
procedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
  9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:
    a) numero  e  data  di rilascio della licenza in conto proprio di
cui  e'  titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto
previsto  al  punto  4  per  le imprese aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea;
    b) societa'  autostradale/i  concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  ovvero  il/i codice/i cliente
intestato/i  al  soggetto  che  richiede il beneficio. Il codice/i di
fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati
nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da
nove cifre.
  10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 marzo 2005
                                             Il presidente: De Lipsis