IL COMITATO CENTRALE
per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005;
  Visto  il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
  Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art.  2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  elevando  la predetta somma di euro 46.481.121,00, a
euro 67.139.397,00;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326
che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di
10.329.138 euro;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  1898  del 29 ottobre 2004, relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
  Vista  la  delibera  n. 4/05, con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della protezione
ambientale  e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo
di euro 77.468.535,00 pari a euro 7.746.853,50;
  Considerato  che  con la stessa delibera n. 4/05 e' stato deciso di
utilizzare  parte  di  detto  importo  per interventi tendenzialmente
volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade
ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
  Visti  gli accordi di programma sottoscritti in data 15 aprile 2003
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti con gli enti
interessati  per  il dirottamento, nell'anno 2004, del traffico dalla
SS16  alla  A14  e  della  SS33  alla  A26 e le conseguenti ordinanze
prefettizie  che  prevedono il dirottamento obbligatorio, nel periodo
compreso  tra  il  15 giugno  2004 ed il 12 settembre 2004, dalle ore
19,00 alle ore 05,00, del transito dei veicoli a quattro o piu' assi,
dalla  SS16  alla  A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e
Termoli,  e  nel  predetto periodo, per l'intero arco giornaliero del
transito dei veicoli a tre o piu' assi dalla SS33 alla A26 nel tratto
compreso  tra  le  stazioni  di  Gavellona  Toce Castelletto Ticino e
Gavellona Toce - Borgomanero nel doppio senso di marcia;
  Considerato  che  in virtu' di tale accordo e' posta a carico delle
imprese di autotrasporto una quota del pedaggio dovuto per i transiti
dirottati su dette tratte autostradali;
  Considerato  che  sulla  base delle precedenti analoghe rilevazioni
effettuate  negli  anni precedenti e' stato appurato che il volume di
fatturato  complessivo,  per  il  transito  dirottato,  e'  di  circa
700.000,00  euro  di cui una parte e' posta a carico delle imprese di
autotrasporto;
  Ritenuto  che  detta  quota di pedaggio, per un presumibile importo
complessivo  di circa euro 350.000,00 vada rimborsata alle imprese di
autotrasporto,  utilizzando  parte  dei fondi euro 7.746.853,50, resi
disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 4/05;
  Ritenuto  comunque  di  dover  ristorare  completamente la quota di
pedaggio  posta  a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo
all'eventuale   integrazione  dell'importo  ritenuto  presuntivamente
necessario  di euro 350.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a
seguito  di  una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante
dalla  valutazione  delle  domande  presentate, utilizzando parte dei
sopraindicati fondi resi disponibili dalla delibera n. 4/05;
                              Delibera:
  1.  La  quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per  conto  di  terzi  ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi   ai   transiti   deviati   obbligatoriamente  sulle  tratte
autostradali  della  A14  e  della  A26,  ai  sensi  degli accordi di
programma  stipulati  in  data  1° giugno 2004 e di cui al successivo
punto  2,  e'  soggetta  a  rimborso a favore delle stesse imprese di
autotrasporto.
  2.  I  rimborsi  sono  dovuti  per  i  soli transiti effettuati nel
periodo  compreso tra il 15 giugno ed il 12 settembre 2004, dalle ore
19,00  alle  ore  05,00,  dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla tratta
della  A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli, e per l'intero
arco  giornaliero  dai  veicoli  delle  classi 3, 4 e 5, sulla tratta
della  A26  compresa  tra  le  stazioni di Gavellona Toce-Castelletto
Ticino  e  Gavellona  Toce-Borgomanero  nel doppio senso di marcia in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.
  3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione   differita   mediante  fatturazione  e  sono  effettuati
direttamente  dalla  Societa'  che gestisce tale sistema di pagamento
differito  del  pedaggio  sulle  fatture intestate ai soggetti aventi
titolo al rimborso.
  4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
  I  rimborsi  sono,  altresi',  effettuati  a  favore  di  imprese o
raggruppamenti  di  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di
terzi  aventi  sede  in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
  5.  I  predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei
raggruppamenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  in conto
proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali
viene  richiesto  il  rimborso  della  quota  di  pedaggio, risultino
titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese
e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
  6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2005, pena
l'esclusione  dal  diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso
di    ricevimento    al    Comitato   centrale   per   l'albo   degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via
Giuseppe  Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando,
in  relazione  all'attivita'  esercitata,  un modello conforme ad uno
degli   allegati   alla  presente  delibera,  di  cui  formano  parte
integrante.
  7.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla
data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'
consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto
associativo.
  8.  I  raggruppamenti  che hanno tra i propri soci imprese italiane
e/o  comunitarie  che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose
per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
  9.  Qualora  di  un  raggruppamento  facciano  parte  anche imprese
italiane  titolari  di  licenza  in  conto proprio, il raggruppamento
stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
  10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie  che  effettuano  trasporto  in  conto proprio, lo stesso
raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
  11.  Qualora  del  raggruppamento  facciano  parte soggetti che non
esercitano  attivita'  di  autotrasporto  di  cose,  ne' per conto di
terzi,  ne'  in  conto  proprio,  deve  essere  compilato,  a pena di
esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio
la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento
relativo   ai  viaggi  effettuati  da  veicoli  appartenenti  a  tali
soggetti,  affinche'  detto fatturato possa essere scorporato in sede
di quantificazione del beneficio richiesto.
  12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi
sede  in  altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'
deve  risultare  dalla  copia  della  licenza  comunitaria  di cui al
regolamento  CEE  n.  881/92  del  26 marzo  1992,  da  allegare alla
domanda,  fermi  restando  gli  altri requisiti, condizioni e termini
richiesti  per  le  imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2004,
sara'   sufficiente   indicare   tale   circostanza   attraverso  una
dichiarazione  resa  nel corpo della domanda, nella quale deve essere
altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
  13.  Le  imprese  che  svolgono attivita' di autotrasporto in conto
proprio,  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione europea, debbono
compilare  il  quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli
che  hanno  effettuato  i  transiti  per  i  quali viene richiesto il
rimborso  della  quota  di  pedaggio  e  debbono altresi', fornire le
fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
  14.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra imprese che
esercitano  l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro
2/B  per  fornire  i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro
2/C  per  i  soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
allegando,   in   questo   ultimo  caso,  fotocopia  delle  carte  di
circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
  15.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
  16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
    Roma, 3 marzo 2005
                                             Il presidente: De Lipsis