IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero»,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.
189/2002;
  Visto  altresi'  l'art.  14 del decreto legislativo, n. 319/1994 di
attuazione  della  direttiva  n.  92/51/CEE,  relativa  ad un secondo
sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che
integra la direttiva n. 89/48/CEE;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  su  indicato  cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che
prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Kolga  Liudmila  nata a Khabarovsk
(Russia)   l'8 luglio  1952,  cittadina  italiana-russa,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  39  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 14 del
decreto   legislativo  n.  319/1994,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   russo   di  «diploma  con  specializzazione  edilizia
industriale  e  civile»  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di geometra;
  Considerato  che  la  richiedente e' in possesso del titolo diploma
con  specializzazione  in  edilizia  industriale e civile, conseguito
presso  l'«Istituto  professionale  edile»  di  Komsomolsk  sul  Amur
(Russia) in data 25 marzo 1981;
  Considerato  che e' in possesso della dichiarazione di equipollenza
del  suo titolo di studio con quello italiano di geometra, rilasciato
dal  Ministero  dell'istruzione,  dell`Universita'  e  della  ricerca
scientifica   -   ufficio  regionale  per  il  Lazio  centro  servizi
amministrativi  di  Roma-ufficio  equipollenze come attestato in data
25 novembre 2003;
  Considerato  inoltre che e' in possesso di esperienza professionale
in   atti   documentata   e  che  e'  in  possesso  di  attestato  di
partecipazione  al corso di formazione della durata di centoventi ore
sul decreto legislativo n. 626/1994;
  Viste  le  conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del
16 dicembre  2003,  27 aprile  2004, 8 luglio 2004 e del 14 settembre
2004;
  Considerato  il  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio
nazionale  di  categoria  che  pur  mantenendo  perplessita' circa il
pronunciamento  favorevole  per  il riconoscimento di cui al presente
decreto,  da'  riscontro alla richiesta di determinazioni riguardante
il superamento di misure compensative;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  geometra e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle
seguenti materie:
    solo prova scritta:
      1) topografia ed estimo;
    solo prova orale:
      2) topografia, estimo, agraria e diritto;
  Considerato  che in data 21 gennaio 2005 la sig.ra Kolga presentava
richiesta  di  riesame  in  quanto  dichiarava di aver gia' svolto in
Russia  l'esame  di  «Fondamenti  di  geodesia» che secondo la stessa
poteva essere equiparato all'esame di «topografia»;
  Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
27 gennaio  2005  nonche'  il  conforme  parere del rappresentante di
categoria  e la nota scritta in atti depositata, in cui si rileva che
il  programma  di  studio  di  «Fondamenti  della  geodesia» non puo'
considerarsi  equivalente  a  quello  di  «Topografia» degli Istituti
tecnici  italiani e che pertanto si confermano le misure compensative
stabilite nel decreto del 25 novembre 2004;
  Considerato  che nella domanda di riesame l'istante ha richiesto la
correzione  del  decreto  del  25 novembre  2004, in quanto, per mero
errore  materiale,  nell'allegato A  e'  stata riportata la frase «al
fine  dell'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri  sezione  A settore
«industriale» anziche' la frase «al fine dell'iscrizione all'albo dei
geometri»;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Kolga  Liudmila nata a Khabarovsk (Russia) l'8 luglio
1952,    cittadina   italiana-russa   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo dei geometri e l'esercizio della professione in Italia.