IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Approvazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. 1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, al fine di consentire, ai soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta, di comunicare detti dati all'Agenzia delle entrate, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, come integrato dall'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 1.2 Il citato art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, come successivamente integrato, prevede che i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute sono comunicati, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo. 1.3 In fase di prima applicazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative all'anno in corso possono essere comunicati mediante presentazione di un modello entro il 16 maggio 2005, avendo cura, in tal caso, di indicare il valore 4 nel campo relativo al periodo di riferimento. 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa. 2.1. Il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. 2.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale fine il modello e' reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione. 3. Modalita' per la presentazione telematica della comunicazione. 3.1. I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato B. 3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento. Motivazioni: L'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, integrando l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, ha istituito l'obbligo per il cedente o prestatore di comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, entro il giorno 16 del mese successivo. Il comma 385 del citato art. 1 della legge finanziaria 2005, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di determinare i contenuti e le modalita' di detta comunicazione. Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute con le relative istruzioni, le caratteristiche tecniche per la stampa, nonche' le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Fermo restando il termine fissato dalla norma, in fase di prima applicazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, e' concessa la facolta' di comunicare, entro il 16 maggio 2005, i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30 aprile e relative all'anno in corso, mediante la presentazione di un unico modello. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17: disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto; decreto 6 dicembre 1986: approvazione del modello concernente la dichiarazione di intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente; legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2005 Il direttore: Ferrara