IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

  1.  Approvazione  del  modello  di comunicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni di intento ricevute.
  1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  e'  approvato,  con  le  relative istruzioni, il modello di
comunicazione  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  di intento
ricevute,  al  fine  di  consentire,  ai  soggetti  che cedono beni o
forniscono  servizi  nei  confronti  di contribuenti che si avvalgono
della   facolta'   di   effettuare   acquisti  o  importazioni  senza
applicazione dell'imposta, di comunicare detti dati all'Agenzia delle
entrate,  in  applicazione  dell'art.  1,  comma  1,  lettera c), del
decreto-legge    29 dicembre    1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1984, n. 17, come integrato
dall'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  1.2  Il  citato  art.  1,  comma  1,  lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, come successivamente integrato, prevede che
i  dati  delle  dichiarazioni  d'intento  ricevute  sono  comunicati,
esclusivamente  per  via  telematica,  entro  il  giorno  16 del mese
successivo.
  1.3  In fase di prima applicazione, conformemente a quanto disposto
dall'art.  3,  comma  2,  della  legge 27 luglio 2000, n. 212, i dati
delle  dichiarazioni  d'intento  ricevute  entro  il 30 aprile 2005 e
relative   all'anno  in  corso  possono  essere  comunicati  mediante
presentazione  di un modello entro il 16 maggio 2005, avendo cura, in
tal  caso,  di  indicare il valore 4 nel campo relativo al periodo di
riferimento.
  2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
  2.1.   Il   modello  di  comunicazione  dei  dati  contenuti  nelle
dichiarazioni  di  intento ricevute e' reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato  elettronico  e puo' essere
utilizzato  prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it  e  dal  sito del Ministero dell'economia e
delle  finanze  www.finanze.gov.it,  nel  rispetto  in fase di stampa
delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
  2.2.  Il  medesimo  modello puo' essere altresi' prelevato da altri
siti  Internet  a  condizione  che lo stesso abbia le caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale
e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
  2.3.  E'  autorizzata  la  stampa del modello di cui al punto 1 nel
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale
fine  il  modello e' reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in
uno   specifico   formato   elettronico  riservato  ai  soggetti  che
dispongono   di   sistemi   tipografici,   idonei  a  consentirne  la
riproduzione.
  3. Modalita' per la presentazione telematica della comunicazione.
  3.1.   I   soggetti   tenuti  alla  presentazione  del  modello  di
comunicazione  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  di intento
ricevute  e  gli  intermediari  abilitati  devono  trasmettere in via
telematica  i  dati  contenuti  nella comunicazione di cui al punto 1
secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato B.
  3.2.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la
comunicazione  redatta su modello conforme per struttura e sequenza a
quello approvato con il presente provvedimento.
Motivazioni:
  L'art.  1,  comma  381,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,
integrando   l'art.   1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge
29 dicembre  1983,  n.  746, convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio  1984,  n.  17,  ha  istituito l'obbligo per il cedente o
prestatore  di  comunicare  all'Agenzia delle entrate, esclusivamente
per  via  telematica,  i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento
ricevute, entro il giorno 16 del mese successivo.
  Il  comma  385  del  citato  art.  1  della legge finanziaria 2005,
demanda  ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
di determinare i contenuti e le modalita' di detta comunicazione.
  Il  presente  provvedimento,  nel  dare  attuazione  a  tale ultima
disposizione,  approva il modello di comunicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni d'intento ricevute con le relative istruzioni, le
caratteristiche   tecniche  per  la  stampa,  nonche'  le  specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
  Fermo  restando  il  termine  fissato dalla norma, in fase di prima
applicazione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dallo Statuto del
contribuente,  e'  concessa  la  facolta'  di  comunicare,  entro  il
16 maggio  2005,  i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute entro
il  30 aprile e relative all'anno in corso, mediante la presentazione
di un unico modello.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  Disciplina normativa di riferimento:
    decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
    decreto-legge   29 dicembre   1983,   n.   746,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  1984,  n. 17: disposizioni
urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
    decreto  6 dicembre 1986: approvazione del modello concernente la
dichiarazione  di  intento  di  acquistare o importare beni e servizi
senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
    decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  e  successive
modificazioni:  riforma  delle  sanzioni  tributarie  non  penali  in
materia  di  imposte  dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi;
    legge  27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di Statuto
dei diritti del contribuente;
    legge  30 dicembre  2004,  n. 311: disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 marzo 2005
                                                Il direttore: Ferrara