IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  ed,  in  particolare,  l'art.  5,  comma 2,
relativo  ai  poteri  di  direttiva  del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Vista  la  legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  recante misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 36, comma 1, della citata legge n.
273  del  2002 concernente misure per il controllo della destinazione
d'uso  di  materie  prime e semilavorati, che prevede la possibilita'
per  le  amministrazioni  dello  Stato  interessate  di avvalersi dei
reparti  speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia
di finanza, competenti per materia, per l'effettuazione dei controlli
e  del  monitoraggio  sulla corretta destinazione ed utilizzazione di
materie  prime e semilavorati il cui impiego e' soggetto a specifiche
tipologie  di  qualificazione  per  la  tutela  della  salute e della
sicurezza;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 36, comma 2, della citata legge n.
273 del 2002 laddove stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di
controllo  e  monitoraggio  i  reparti  speciali sopra indicati hanno
diritto  di  accesso  e di verifica, secondo le disposizioni vigenti,
presso   i   produttori,   gli  importatori,  i  distributori  e  gli
utilizzatori  dei prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 36, da
individuare  con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta delle amministrazioni interessate;
  Visto,  inoltre,  l'art.  32,  comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427,  che gia' attribuisce agli uffici tecnici di finanza,
ora  uffici dell'Agenzia delle dogane, poteri in materia di esercizio
di  funzioni di controllo presso i soggetti che svolgono attivita' di
produzione  e  distribuzione  di  beni  e  servizi  per  accertamenti
tecnici,  al  fine  di  controllare,  anche a scopi diversi da quelli
tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie;
  Vista  la  normativa  comunitaria  e nazionale in materia di tutela
della  sicurezza,  della  salute  e  dell'ambiente, in particolare le
direttive  2001/95/CE  e  2002/45/CE  del Parlamento e del Consiglio,
rispettivamente del 3 dicembre 2001 e del 25 giugno 2002, 2003/2/CE e
2003/3/CE  della  Commissione,  del  6  gennaio  2003,  i decreti del
Ministro dei lavori pubblici in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, del Ministro dei lavori
pubblici   in   data  14 febbraio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  65  del  18  marzo  1992,  del  Ministro della sanita'
13 luglio 1995, n. 405, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
ed  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
904;
  Considerato  che la facolta', prevista dall'art. 36, comma 1, della
citata  legge  n. 273 del 2002, per le amministrazioni dello Stato di
avvalersi  dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo
della  guardia  di  finanza  per  l'effettuazione dei controlli e del
monitoraggio  sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie
prime  e  semilavorati,  il  cui  impiego  e'  soggetto  a specifiche
tipologie  di  qualificazione  per  la  tutela  della  salute e della
sicurezza,  puo'  essere  estesa,  a mente dell'art. 32, comma 1, del
citato  decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 427 del 1993, agli uffici dell'Agenzia delle dogane;
  Considerato  che,  ai sensi delle disposizioni vigenti, le funzioni
di  indagine,  controllo  e monitoraggio sono attribuite all'Arma dei
carabinieri  -  Comando  carabinieri per la sanita' ed al Corpo della
guardia  di  finanza,  secondo  le specifiche attribuzioni e facolta'
ispettive  ad  essi  riconosciute,  rispettivamente  dai  decreti del
Ministero  della  sanita'  in data 5 novembre 1963, 17 marzo 1975, 25
gennaio  1979,  dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, dalla
legge  30  dicembre  1991,  n.  412  e  dal decreto interministeriale
sanita'  e  difesa  del 23 gennaio 1996; e dal decreto del Presidente
della  Repubblica  23 gennaio  1973, n. 43, e dal decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68;
  Considerato  anche  il  potere  di  accertamento tecnico attribuito
all'Agenzia  delle  dogane - Uffici tecnici di finanza o uffici delle
dogane,  ove  istituiti,  dal  citato  decreto-legge n. 331 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993;
  Tenuto  conto  che  da una istruttoria compiuta dal Ministero delle
attivita' produttive sulla presenza nel mercato nazionale di prodotti
privi di certificazione di origine, di composizione e di qualita', e'
emerso  che i settori produttivi maggiormente esposti sono quelli dei
prodotti  siderurgici,  del comparto tessile-abbigliamento-calzature,
del  comparto  elettrico  ed elettronico, dei materiali di base e dei
materiali  impiegati  nelle  costruzioni  edili,  dei  prodotti della
meccanica    destinati    all'edilizia    civile,    all'irrigazione,
all'industria chimica, energetica, petrolifera ed alimentare;
  Considerato  che l'immissione nel mercato di rilevanti quantitativi
di  prodotti privi di certificazione di qualita' ed impiegati senza i
necessari controlli rappresenta per gli utilizzatori ed i consumatori
un  alto  livello  di  rischiosita',  in particolare sotto il profilo
della sicurezza e della salute;
  Considerato  che l'aumento registrato del volume di importazioni di
prodotti  senza  certificazione  puo'  generare turbative del mercato
nazionale sotto il profilo economico con riflessi negativi sul fronte
della  concorrenza,  dell'occupazione, dei prezzi, della produzione e
della capacita' di esportazione;
  Verificata la coerenza della proposta del Ministero delle attivita'
produttive con la normativa richiamata;
  Considerata  la positiva concertazione con le altre amministrazioni
interessate,  segnatamente  Ministero  dell'economia, Ministero delle
attivita' produttive, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero    della    salute,   Ministero   dell'interno,   Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, Arma dei carabinieri e
Guardia di finanza;
  Sentito  il  Consiglio dei Ministri, nella riunione del 18 febbraio
2005;

                              E m a n a

                       la seguente direttiva:

  1.  Per  materie  prime e semilavorati, ai sensi dell'art. 36 della
legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  soggetti  al  controllo  ed  al
monitoraggio  sulla  loro  corretta destinazione ed utilizzazione, si
intendono   i   prodotti   derivanti   dalle  lavorazioni  del  ciclo
siderurgico  e  dei  metalli  non  ferrosi, i prodotti rientranti nei
settori  tessile-abbigliamento-calzature,  i  prodotti rientranti nel
settore  delle  costruzioni edili, i prodotti del settore elettrico e
elettronico,   i  prodotti  del  settore  della  meccanica  destinati
all'edilizia    civile,   all'irrigazione,   all'industria   chimica,
energetica, petrolifera ed alimentare di cui all'allegato elenco.
  2.  I controlli, di cui all'art. 36, comma 1, della citata legge n.
273  del  2002,  saranno  effettuati  dal Comando carabinieri sanita'
dell'Arma  dei  carabinieri  e  dal  Corpo  della guardia di finanza,
previa   definizione   di   opportune   forme   di   intesa   tra  le
amministrazioni  interessate,  ivi  comprese le amministrazioni della
salute  e  dell'economia  e  delle  finanze,  nell'ambito dei singoli
osservatori  di  settore operanti presso il Ministero delle attivita'
produttive.
  3.  I  controlli, di cui al comma 2, sono finalizzati alla verifica
della  conformita'  della  destinazione  e  della  utilizzazione  dei
prodotti,   indicati   in  allegato  alla  presente  direttiva,  alle
caratteristiche strutturali delle merci stesse, secondo le rispettive
composizioni, caratteristiche e specifiche tecniche di lavorazione.
  4. Per i prodotti, indicati in allegato, il cui impiego e' soggetto
a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e
della sicurezza, il controllo comporta anche la verifica del rispetto
dei  parametri  di  qualita'  fissati  per  gli  stessi  dalle  norme
nazionali e comunitarie vigenti in materia.
  5.  L'Agenzia  delle  Dogane,  per  facilitare  l'effettuazione dei
controlli   e   del   monitoraggio  sulla  corretta  destinazione  ed
utilizzazione  di  materie  prime  e  di  semilavorati rientranti nei
settori  di cui al comma 1, fornira' alle amministrazioni dello Stato
interessate,  di  cui all'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273
del  2002,  previa  loro  richiesta,  i  dati  risultanti dal proprio
sistema  informatico e concernenti le rilevazioni connesse ai modelli
DAU. Le predette Amministrazioni dovranno specificare i codici NC dei
prodotti oggetto di interesse.
  6.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  presente  direttiva  i
rifiuti  e  le  materie  prime  seconde,  come  definite  dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
  7.  Si  fa riserva, in relazione ad ulteriori esigenze di carattere
settoriale  che dovessero essere rappresentate, di emanare successive
direttive  di  integrazione e di modifica dell'allegato alla presente
direttiva.
  8.  La  presente  direttiva  ha  efficacia  dal giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro   n. 3, foglio n. 177