L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione il Consiglio del 7 marzo 2005;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Vista  la  legge  25 febbraio  1987,  n. 67, recante «Rinnovo della
legge  5 agosto  1981,  n.  416,  recante  disciplina  delle  imprese
editrici  e  provvidenze  per l'editoria» e, in particolare l'art. 5,
commi 1, 2, 3 e 4;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112 recante: «Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  Italiana  S.p.A., nonche' delega al Governo per
l'emanazione   del   testo   unico   della  radiotelevisione»  ed  in
particolare l'art. 7, commi 10, 11 e 12;
  Vista  la  delibera  n.  129/02/CONS  del  24 aprile  2002, recante
«Informativa   economica   di  sistema»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2002, n. 100, ed in
particolare  l'art.  10  relativo  all'obbligo di comunicazione delle
spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e gli
enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;
  Vista  la  delibera n. 129/03/CONS recante «Trasmissione telematica
delle  dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al Registro
degli  operatori  di  comunicazione e delle dichiarazioni concernenti
l'informativa economica di sistema»;
  Considerata   la  necessita'  di  rendere  la  comunicazione  delle
amministrazioni  pubbliche  e degli enti pubblici conforme al dettato
dell'art. 7, comma 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
  Considerato  che  la  legge  3 maggio  2004, n. 112, ha ampliato le
categorie degli enti pubblici tenuti agli obblighi di comunicazione e
di  destinazione  delle  somme  impegnate  per l'acquisto, ai fini di
pubblicita'  istituzionale,  di  spazi  sui mezzi di comunicazione di
massa;
  Considerata  l'opportunita'  di consentire alle ulteriori categorie
di enti pubblici di cui all'art. 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
di  acquisire  per  tempo  le  necessarie  informazioni  al  fine  di
adempiere  agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10 della
delibera n. 129/02/CONS, disponendo la proroga, al 30 settembre 2005,
dei termini di trasmissione delle dichiarazioni per l'esercizio 2004;
  Udita la relazione del Presidente;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Obbligo   di  comunicazione  delle  spese  pubblicitarie  degli  enti
                              pubblici
  L'art. 10 della delibera n. 129/02/CONS, e' cosi' sostituito:
  «1.   Le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti  pubblici  anche
economici  sono  tenuti  a  dare  comunicazione  all'autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai
fini   di   pubblicita'   istituzionale,   di   spazi  sui  mezzi  di
comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario.
  2.  La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in
relazione  alle  spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in
conformita'   dei  modelli  telematici  resi  disponibili  attraverso
l'accesso     al     sistema    indicato    all'indirizzo    internet
www.roc.infocamere.it
  3.  La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui
le   amministrazioni  pubbliche  o  gli  enti  pubblici  non  abbiano
impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei
predetti spazi.».