Alle Associazioni ed organizzazioni del
                              tavolo agroalimentare
                              Alle   regioni   e   province  autonome
                              assessorati agricoltura
                              All'Ispettorato   centrale  repressione
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                              Al Ministero delle attivita' produttive
                              Al Ministero della salute
                              Al   Consiglio  per  la  ricerca  e  la
                              sperimentazione in agricoltura
                              All'Istituto nazionale di apicoltura

  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004 n. 179, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 ha dato attuazione alla
direttiva     2001/110/CE,     concernente     la     produzione    e
commercializzazione   del   miele,   prevedendo  l'abrogazione  della
precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982
n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.
  In  sede  di  applicazione  della  normativa di cui in oggetto sono
emerse  alcune  problematiche  relative  alle indicazioni che possono
essere  utilizzate  a completamento della denominazione «miele» ed in
particolare  la  possibilita'  o  meno di continuare ad utilizzare il
termine  «millefiori»  come  indicazione di origine floreale, nonche'
l'ammissibilita'  o meno dell'utilizzo di indicazioni del tipo «miele
di montagna», «miele di prato» e «miele di bosco».
  Relativamente  al  primo  problema,  va osservato che l'indicazione
«millefiori»  prevista  dalla  precedente  normativa  nazionale,  non
risulta  invece  specificamente  contemplata dal testo italiano della
direttiva  2001/110/CE  e  del  decreto  legislativo  n.  179/2004 di
recepimento.
  Al  riguardo  occorre quindi analizzare la volonta' del legislatore
europeo  per  verificare  se quest'ultimo all'art. 2 punto 2 lett. b)
primo  trattino (possibilita' di completamento della denominazione di
miele   con  riferimento  all'origine  floreale)  intendesse  o  meno
riferirsi ai soli mieli unifloreali.
  L'art.  2,  punto  2  lett. b),  primo  trattino,  della  direttiva
comunitaria  nel testo italiano, nonche' l'art. 3 comma 2 lett. d)-1)
del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento, prevedono che, ad
esclusione  del  miele  filtrato  e del miele per uso industriale, le
denominazioni  di  miele possono essere completate da indicazioni che
fanno  riferimento  all'origine floreale o vegetale se il prodotto e'
interamente  o  principalmente  ottenuto  dalla  pianta indicata e ne
possiede   le   caratteristiche   organolettiche,  fisico-chimiche  e
microscopiche»;  al  contrario  il  testo della direttiva medesima in
lingua   inglese  stabilisce  che  tali  indicazioni  possono  essere
utlilizzate «if the product comes wholly or mainly from the indicated
source and possesses the organoleptic, psyco-chemical and microscopic
characteristics  of  the  source» e quello in lingua francese recita:
«si  le  produit provenient entierement au essentialment de l'origine
indiquee'   et   en   possede  le  caracteristiques  organoleptiques,
physico-chemiques eti microscopiques».
  In  tal  senso l'impiego dei termini «source» e «origine» che hanno
sicuramente  un significato piu' ampio rispetto a quello della parola
italiana  «pianta»,  fa  ritenere  che  la  direttiva comunitaria non
intenda  limitare  l'uso  di  indicazioni  botaniche  ai  soli  mieli
unifloreali.
  Pertanto    la    dizione   italiana   «pianta»   va   interpretata
estensivamente  nel  senso  di  ricomprendere  sia una singola specie
vegetale che una pluralita' di specie. E' quindi ritenuta ammissibile
l'indicazione  di  «millefiori», riferita a miele proveniente da piu'
specie vegetali.
  Del  resto  e'  noto  che  tale indicazione costituisce ormai per i
consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un
motivo  di  riconoscibilita'  del  prodotto  in  linea con la vigente
normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, presentazione e
pubblicita' dei prodotti alimentari.
  Per  quanto  invece  concerne  le  indicazioni «miele di montagna»,
«miele di prato» e «miele di bosco», queste ultime non possono essere
considerate  ammissibili  poiche'  i  termini  «montagna»,  «prato» e
«bosco»  come  tali  non  si  riferiscono  ne'  a  specifiche origini
floreali  o vegetali, ne' a regioni o territori o luoghi precisamente
individuati.

    Roma, 8 marzo 2005


                                 Il direttore generale per la qualità
                                     dei prodotti agroalimentari
                                     e la tutela del consumatore
                                                Abate