IL DIRETTORE GENERALE
             per lo sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista la domanda con la quale il sig. Mohamed Abdelfadel, cittadino
marocchino,  ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere
conseguito  in data 31 luglio 1998 a seguito di frequenza di apposito
corso  professionale  presso  la  scuola  tecnico-professionale della
citta'  di  Berrechid  (Marocco),  al  fine  dell'esercizio in Italia
dell'attivita'  di  parrucchiere  cosi' come disciplinata dalla legge
23 dicembre 1970 n. 1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
  Visto   il  parere  emesso  dalla  Conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella
riunione   del   20 gennaio   2005,   che   ha   ritenuto  il  titolo
dell'interessato  per  i  suoi  contenuti formativi, riconducibile ai
titoli  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo   n.   319/1994,  e  cioe'  ai  titoli  «specificatamente
orientati  all'esercizio  di  una  professione»,  e  pertanto  idoneo
all'esercizio  delle  attivita'  di parrucchiere, senza alcuna misura
compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;
                              Decreta:
  1.   Al   sig.   Mohamed   Abdelfadel,   cittadino  marocchino,  e'
riconosciuto  il  titolo  di  studio  di cui in premessa quale titolo
valido  per  svolgimento  in Italia dell'attivita' di parrucchiere ai
sensi  della  legge  25 dicembre  1970  n.  1142,  e  non  si ritiene
necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della
specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote  stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4. del decreto
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' del
permesso o carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Goti