IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322
del   23 ottobre   2003,   recante   «Primi  interventi  urgenti  per
fronteggiare   i   danni   conseguenti   agli   eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della
regione Campania»;
  Considerato  che  in relazione al contesto critico in rassegna sono
venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992
per  la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza,
venuto a cessare il 1° febbraio 2005;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il
completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
  Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata
avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di
ulteriori  situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose
anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in
regime  straordinario  e  finalizzate  al  superamento  del  contesto
critico in esame;
  Vista  la  nota  del  16 febbraio 2005, con cui il Presidente della
regione   Campania   -   Commissario   delegato,  nel  prendere  atto
dell'impossibilita'  di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato
di  emergenza  ha, peraltro, rappresentato la necessita' di procedere
al   definitivo   completamento   degli   interventi  finalizzati  al
superamento   della  crisi  in  atto  nel  territorio  della  regione
Campania;
  Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative
delle  opere  e  degli interventi finalizzati a dare continuita' alle
azioni  intraprese  in  regime  straordinario,  nonche' conseguire il
definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della regione Campania, Commissario delegato ex
art.  1  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3322 del 23 ottobre
2003,   provvede,  in  regime  ordinario  ed  in  termini  d'urgenza,
all'attuazione  ed  al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio
2006,  delle  iniziative  gia'  programmate  per  il  superamento del
contesto  critico  di  cui  in  premessa,  avvalendosi  delle risorse
finanziarie   gia'   a  disposizione  del  medesimo,  presenti  sulla
contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi dell'art. 7, comma 3, della
medesima ordinanza n. 3322/2003.
  2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
Commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici
regionali,   degli   enti   locali   anche   territoriali   e   delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
Commissario  delegato  e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'
operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n.
3322/2003   citata   in   premessa,  ricorrendone  le  condizioni  di
necessita'  e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche
con  riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  40,  comma  1,  del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.