Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione
delle elezioni amministrative del 2005
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono,
limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile
ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine
indicato dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni, e anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto
previsto dall'art. 53, comma 3, del ((testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del
presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate
anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed
irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno
successivo alla stessa data.))
3. I comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel
turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della
gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a
quello fissato per la votazione.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1, dell'art. 2, della legge
7 giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali), reca:
«Art. 2 - 1. Le elezioni dei consigli comunali e
provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi
dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa
giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che
rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il
24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'art. 1
dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate
oltre tale data.».
- Si riporta il testo degli articoli 53 e 143 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 53 (Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del
presidente della provincia). - 1. In caso di impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o
del presidente della provincia, la Giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la
Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo
consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del
presidente della provincia sono svolte, rispettivamente,
dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza
o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di
sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi
dell'art. 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal
presidente della provincia diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo
scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del
presidente della provincia nonche' delle rispettive
giunte.».
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato nonoltre il cinquantesimo giorno antecedente la
data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al
rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».