IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato
in  attuazione  dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del
2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli  obiettivi, i limiti e le
modalita'   cui   il   Dipartimento   del   Tesoro   deve   attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della
direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito
pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
Direzione  seconda  del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 307, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  22 luglio  1994,  n.  457, recante, fra
l'altro,  disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta,
ed, in particolare:
    l'art.  5,  commi  1  e  1-bis,  con  cui  si  e'  stabilito  che
all'estinzione   dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni  dei  redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
relative  agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai
periodi  d'imposta  chiusi  entro  il  31 dicembre  1989, si provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
    l'art.  5,  comma  2,  con  cui  si  stabiliscono le modalita' di
calcolo  del rimborso, e si dispone, fra l'altro, che con decreto del
Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e
le procedure di assegnazione dei titoli stessi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  398876  del 22 dicembre 1994,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con
il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307
del 1994, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di
cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta
venissero  assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con
godimento   1° gennaio   1995,  a  tasso  d'interesse  variabile,  da
determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
    n.  788632  del  19 dicembre  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n. 7 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 12 del 16 gennaio 1997 -
serie  generale,  come risulta modificato dal decreto ministeriale n.
178861  del 16 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 28 aprile 1997;
    n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  145  alla  «Gazzetta Ufficiale» n. 166 del 18 luglio 1997 - serie
generale,  come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 180249
del  22 ottobre  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del
28 ottobre 1997;
  con i quali e' stata disposta, in attuazione dell'art. 5 del citato
decreto-legge  n.  307 del 1994, l'emissione delle prime due tranches
dei suddetti certificati di credito del Tesoro e la loro assegnazione
ai  soggetti  creditori  d'imposta indicati negli elenchi allegati ai
decreti stessi, tramite le banche intermediarie ivi indicate;
  Visto  il  proprio  decreto n. 54411 del 14 giugno 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, con il quale e'
stata  disposta  la  restituzione  all'erario  delle  somme, indicate
nell'elenco  allegato al decreto medesimo, corrispondenti ai suddetti
titoli, non assegnati ad alcuni soggetti creditori d'imposta ai sensi
della normativa citata;
  Vista  la  lettera  n.  31448  del 13 gennaio 2005, con la quale la
Banca d'Italia ha rappresentato che il S. Paolo IMI e la Banca Intesa
hanno  segnalato  di  avere  in  giacenza  importi  corrispondenti al
capitale  e agli interessi di titoli della specie non consegnati agli
aventi diritto e non inclusi nell'elenco allegato al suddetto decreto
del 14 giugno 2005;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  emanare disposizioni ai fini della
restituzione  all'erario  delle  ulteriori  somme  corrispondenti  ai
suddetti titoli scaduti e non assegnati, alle relative cedole ed agli
eventuali titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati
anticipatamente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  la  restituzione  all'erario,  da  parte delle banche
indicate  nell'elenco  allegato  al  presente  decreto,  delle somme,
indicate  nel  medesimo  elenco,  corrispondenti  ai  certificati  di
credito  del  Tesoro  1° gennaio  1995/2003, assegnati ai sensi della
normativa indicata nelle premesse, nonche' delle somme corrispondenti
alle  relative  cedole  e ai relativi titoli di importo inferiore a 5
milioni di lire, rimborsati anticipatamente ai sensi dell'art. 41 del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.