L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione  per  i  servizi  e  i prodotti
dell'8 marzo 2005;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  97/36/CE  del
30 giugno 1997;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del
sistema   radiotelevisivo   pubblico   e   privato»,   e   successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
255, recante «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n.
223,   sulla   disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e
privato»;
  Vista  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  europea  sulla  televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
  Visto   il   decreto-legge   19 ottobre   1992,   n.  408,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di pubblicita' radio-televisiva»
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre   1993,   n.  581,  recante  «Regolamento  in  materia  di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;
  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.   323,  recante
«Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva», convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto  il  decreto-legge  29 marzo  1995,  n. 97, recante «Riordino
delle   funzioni   in   materia  di  turismo,  spettacolo  e  sport»,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;
  Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,   n.  545,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva»,   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 650;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  recante
«Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»
e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29 marzo   1999,   n.   78,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,   n.  5,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale»;
  Vista  la  legge  7 giugno  2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni»;
  Vista  la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000»;
  Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale e'
stato   adottato   il   regolamento   in   materia   di   pubblicita'
radiotelevisiva e televendite e successive modificazioni;
  Vista  la  delibera  n.  78/02/CONS del 13 marzo 2002, con la quale
sono  state  adottate le norme di attuazione dell'art. 28 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11 gennaio  2001,  n.  77,  sulla
fatturazione dettagliata del blocco selettivo di chiamata;
  Visto  il codice di autoregolamentazione in materia di televendite,
spot  di  televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed  assimilabili,  di  servizi  relativi ai pronostici concernenti il
gioco  del lotto, enalotto, supernalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari in vigore dal 4 giugno del 2002;
  Vista  la  Comunicazione  interpretativa  della Commissione europea
(2004/C102/02)  del  28 aprile  2004, relativa a taluni aspetti delle
disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere riguardanti
la pubblicita' televisiva»;
  Ritenuto  necessario  apportare  alcune modifiche al Regolamento in
materia  di  pubblicita'  radiotelevisiva  e televendite, di cui alla
delibera  n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, in particolare per quanto
concerne  alcuni aspetti della disciplina giuridica delle televendite
e  le trasmissioni di televendita, le telepromozioni e la pubblicita'
televisiva relativa a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed
assimilabili,  ai servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco
del  lotto,  enalotto,  superenalotto,  totocalcio,  totogol, totip e
lotterie  e  altri  giochi  similari,  al  fine  di garantire un piu'
elevato  livello  di  tutela  del  consumatore-utente, ivi compresi i
minori;
  Ritenuto  necessario adottare specifiche misure per le trasmissioni
di  propaganda  relative  a  servizi  di  cartomanzia,  astrologia  e
pronostici  -  rispetto  alle quali si registra, peraltro, un diffuso
allarme   sociale   -   finalizzate   a  contrastare  ogni  forma  di
sfruttamento  della superstizione e della credulita' dei cittadini, a
tutela,    in    particolare,    delle   persone   piu'   vulnerabili
psicologicamente;
  Udita   la  relazione  del  commissario  relatore,  dott.  Giuseppe
Sangiorgi,   ai   sensi  dell'art.  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
  1.  L'Autorita'  adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b),
n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento
concernente   la   pubblicita'   radiotelevisiva  e  le  televendite,
riportate  nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce
parte integrante ed essenziale.
  2.  Le  modifiche  introdotte  con  la presente delibera entrano in
vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2005
                                                 Il presidente: Cheli