IL MINISTRO DELLA SALUTE
                            d'intesa con
                 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

  Visto  l'art.  42,  comma  1,  della  legge  16 gennaio 2003, n. 3,
recante  delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico;
  Visto  il  decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente
il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e,  in  particolare,  l'art.  14,  comma 3, recante la disciplina del
procedimento per il riconoscimento;
  Acquisita  la nota della regione Veneto del 4 febbraio 2005 con cui
e' stata inoltrata l'istanza dell'Istituto oncologico veneto (I.O.V.)
di  Padova, datata 27 gennaio 2005, per il riconoscimento di Istituto
di  ricovero  e cura a carattere scientifico dell'ospedale Busonera e
della Palazzina della radioterapia per la disciplina di «oncologia»;
  Vista la deliberazione della giunta della regione Veneto n. 236 del
4 febbraio  2005,  con  cui  e' stata riconosciuta la coerenza con la
programmazione  sanitaria regionale dell'istanza di riconoscimento di
Istituto  di ricovero e cura a carattere scientifico presentata dallo
I.O.V. per la disciplina di «oncologia»;
  Vista  la  relazione  riguardante  la  site-visit effettuata presso
l'Istituto  oncologico  veneto in data 18 febbraio 2005, con la quale
e'   stata  evidenziata  la  necessita'  di  rispettare  i  tempi  di
ristrutturazione e messa in opera delle nuove sale operatorie, presso
l'ospedale    Busonera,   nonche'   di   attivare   un'organizzazione
amministrativa dedicata alla ricerca;
  Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma
3,  lettere  da a) ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
  Visto,  altresi',  l'art.  15,  comma  1,  del  decreto legislativo
16 ottobre  2003,  n.  288,  secondo  cui ogni tre anni le Fondazioni
IRCCS,  gli  Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati
aggiornati  in  merito  al possesso dei requisiti di cui all'art. 13,
comma 3;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   riconosciuto,  per  un  periodo  di  tre  anni,  il  carattere
scientifico  dell'Istituto  oncologico  veneto  - Ospedale Busonera e
Palazzina della radioterapia - Istituto con personalita' giuridica di
diritto  pubblico,  con sede legale in Padova, via Gattamelata n. 64,
per la disciplina di «oncologia».