IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
    per la ricerca scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in  medicina e chirurgia di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con  il  quale  e' stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in data 31 luglio 2003, con il quale l'istituto
«Scuola  di  psicoterapia  strategica  integrata Seraphicum» e' stato
autorizzato  ad  istituire  e ad attivare nella sede di Roma corsi di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia  nella sede periferica di Bergamo,
via Moroni Giovanni Battista n. 225, per un numero massimo di allievi
ammissibili  al  primo  anno di corso, per ciascun anno, pari a venti
unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del   21 gennaio   2005,  a  conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che dall'esame
della  documentazione  emerge  una  generale  inadeguatezza del corpo
docente  in  riferimento  sia  alle competenze specifiche necessarie,
che,  in  taluni  casi, all'ammontare delle ore di impegno didattico,
nonche'   per   quanto   concerne  la  valutazione  della  necessaria
esperienza  nel  campo  della  psicoterapia,  in  cui  alcuni docenti
risultano carenti;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza  di  riconoscimento della sede periferica di Bergamo, via
Moroni  Giovanni  Battista  n. 225, proposta dall'istituto «Scuola di
psicoterapia strategica integrata Seraphicum» con sede in Roma, per i
fini   di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con  decreto
11 dicembre  1998,  n.  509,  e'  respinta,  visto il motivato parere
contrario  della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2005
                             Il Capo del dipartimento: Rossi Bernardi