IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle  direzioni  provinciali  del  lavoro,  servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo
n.  1579551  del  30 settembre  2003 relativa ai decreti ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa'  cooperativa «Oltre il
tunnel piccola cooperativa sociale a r.l.», con sede in Milano, viale
Luigi Majno n. 40;
  Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il verbale ispettivo in data 22 novembre 2004, relativo alla
societa'  cooperativa  «Oltre il tunnel piccola cooperativa sociale a
r.l.»,  con  sede  in Milano, viale Luigi Majno n. 40, da cui risulta
che   la   medesima   trovasi  nelle  condizioni  previste  dall'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile e dall'art. 2, comma 1, della
legge  17 luglio  1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause:
non  persegue  lo  scopo mutualistico, non ha depositato bilanci dopo
quello  al  31 dicembre  2001,  non  ha  compiuto atti di gestione da
allora, non e' in condizione di raggiungere lo scopo per cui e' stata
costituita  e  l'attivo da liquidare e' inferiore al limite di cui al
decreto ministeriale 17 luglio 2003;
  Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003,  relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
commissione  (nel  caso  di  specie:  la  cooperativa  presenta,  nel
bilancio  al  31 dicembre  2001,  un  valore della produzione di lire
500.000);
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa  «Oltre  il  tunnel  piccola  cooperativa
sociale  a  r.l.»,  sede  legale  Milano,  viale  Luigi  Majno n. 40,
costituita  per rogito notaio dott. Massimo Linares di Milano in data
18 settembre  2001,  repertorio  n.  14030  raccolta n. 4972, BUSC n.
18941/=  codice  fiscale:  03257580963  e' sciolta, senza dar luogo a
nomina    di    commissario    liquidatore,    ai   sensi   dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile e dell'art. 2, comma 1, della
legge  17 luglio  1975,  n.  400,  in  quanto  non  persegue lo scopo
mutualistico,  non  ha  depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre
2001,  non  ha  compiuto  atti  di  gestione  da  allora,  non  e' in
condizione  di  raggiungere  lo  scopo  per cui e' stata costituita e
l'attivo  da  liquidare  e'  inferiore  al  limite  di cui al decreto
ministeriale 17 luglio 2003;
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 8 marzo 2005
                                     Il direttore provinciale: Truppi