IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1486/2004 del
20 agosto  2004  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione  della  indicazione  geografica protetta «Kiwi Latina»,
prevista  dall'art.  6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere  l'attivita'  di controllo sulla indicazione
geografica   protetta  di  che  trattasi  la  «Camera  di  commercio,
industria,  agricoltura  e artigianato di Latina» con sede in Latina,
via Umberto I n. 80;
  Considerato   che  l'organismo  «Camera  di  commercio,  industria,
agricoltura  e  artigianato di Latina» ha dimostrato di aver adeguato
in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione
geografica protetta «Kiwi Latina», allo schema tipo e di possedere la
struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla
indicazione geografica protetta predetta;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Latina»  con  sede in Latina, via Umberto I n. 80, e' designata quale
Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo,
previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92
per  la  indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata in
ambito  europeo  come indicazione geografica protetta con regolamento
(CE) della Commissione n. 1486/2004 del 20 agosto 2004.